Cassazione Civile, Ordinanza n. 28447/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del ricorso per cassazione. Ha inoltre osservato che, anche in presenza di una possibile causa di inammissibilità del ricorso per difetto di conformità della procura speciale, la rinuncia della parte ricorrente impone comunque la declaratoria di estinzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato in Cassazione il decreto del Tribunale di Palermo che aveva rigettato le sue domande di accertamento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio. La Corte ha rilevato anche che la procura speciale apposta in calce al ricorso non risultava conforme all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione data dalle Sezioni Unite, perché il difensore non aveva certificato che la data del mandato fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; tuttavia tale profilo è rimasto assorbito dalla rinuncia.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
procura speciale per il ricorso per cassazione avverso decreto emesso a definizione del procedimento
la procura speciale deve essere conferita in modo conforme al precetto normativo e, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite, il difensore deve certificare anche che la data del mandato sia successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
Cass. S.U. n. 15177 del 2021
viene richiamata come interpretazione vincolante del requisito di validità/formalità della procura speciale nel giudizio di cassazione contro i decreti ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008.
Cass. S.U. n. 19514 del 2008
la rinuncia al ricorso determina comunque l'estinzione del giudizio, anche se l'impugnazione sarebbe inammissibile.
Cass. n. 32068 del 2018
conferma il principio per cui la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo di cassazione nonostante eventuali profili di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia agli atti del ricorso determina l'estinzione del processo anche se l'impugnazione presenti cause di inammissibilità o irregolarità formali.
- Nel ricorso per cassazione avverso decreti emessi all'esito dei procedimenti ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale in calce al ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma e deve risultare certificata la successività del mandato rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- Quando l'intimato non svolge difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese processuali in caso di estinzione del giudizio.
- La rinuncia al ricorso prevale logicamente sulla verifica di eventuali vizi di ammissibilità dell'impugnazione, poiché chiude il processo con declaratoria di estinzione.
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