Sentenza n. 3628/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Giudice di Pace di Napoli, Sez. VIII Civile, n. 18950/2018 del 23 maggio 2018, per la parte relativa al pagamento delle spese processuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 18950/2018, limitatamente al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Napoli, passata in giudicato, nella parte in cui la Regione Campania era stata condannata al pagamento di € 1.048,49 per spese processuali, di cui € 48,49 per spese ed € 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Ha chiesto la dichiarazione dell'obbligo regionale di pagamento e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. La Regione non si è costituita e non ha dimostrato di avere adempiuto. Era inoltre decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti la legittimazione passiva della Regione, il passaggio in giudicato della sentenza azionata e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo della Regione Campania di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, € 1.048,49, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nella misura di legge. Ha nominato sin d'ora il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro i successivi 60 giorni qualora l'amministrazione resti inadempiente, compiendo anche le eventuali modifiche di bilancio necessarie. Il compenso del commissario, pari a € 1.000,00 comprensivi di ogni onere e spesa, è posto a carico dell'amministrazione solo se l'intervento sostitutivo sarà necessario. La Regione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche può essere eseguito coattivamente dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale termine era decorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme dovute in forza di una sentenza passata in giudicato, il creditore deve dimostrare l'esistenza del giudicato e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; accertati tali presupposti, spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento.
- La mancata prova dell'adempimento di una condanna giudiziale al pagamento comporta la dichiarazione dell'obbligo dell'amministrazione di eseguire il giudicato entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, conferendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- Le somme liquidate a titolo di spese processuali devono essere corrisposte con gli accessori espressamente riconosciuti nel titolo giudiziale, inclusi il rimborso forfettario delle spese generali, l'IVA e il CPA nella misura di legge.
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