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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-58/24

Judgment of the General Court (First Chamber, Extended Composition) of 10 September 2025. — Tiktok Technology Ltd v European Commission. — Digital services – Regulation (EU) 2022/2065 – Commission decision determining the amount of the supervisory fee for 2023 – Article 43(3) to (5) of Regulation 2022/2065 – Article 4(2) of Delegated Regulation (EU) 2023/1127 – Method for calculating the number of average monthly active recipients – Temporal adjustment of the effects of an annulment. — Case T-58/24

Giurisprudenza europea62024TJ0058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione con cui la Commissione aveva fissato il contributo di sorveglianza 2023 dovuto da TikTok, perché la metodologia usata per calcolare l’AMAR era stata adottata in una decisione di esecuzione anziché in un atto delegato, come richiesto dal DSA. Il Tribunale ritiene che l’AMAR sia un elemento essenziale della determinazione del contributo e che la Commissione non potesse aggirare la procedura degli atti delegati inserendo una "common methodology" nell’atto di esecuzione. Per ragioni di certezza del diritto e di continuità del sistema di vigilanza, ne mantiene però temporaneamente gli effetti per un massimo di 12 mesi.

Annullamento, per vizi di base giuridica e di procedimento, della decisione della Commissione che fissa per TikTok il contributo di sorveglianza 2023 ai sensi del DSA, con mantenimento temporaneo degli effetti dell’atto annullato.

La questione giuridica

Se la Commissione, nel determinare il contributo di sorveglianza dovuto da un prestatore designato come very large online platform, potesse fissare con una decisione di esecuzione una metodologia comune per il calcolo degli average monthly active recipients (AMAR), anziché stabilire tale metodologia in un atto delegato; se la scelta delle fonti informative fosse conforme all’articolo 43 del DSA e all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2023/1127; e, in caso di annullamento, se fosse opportuno mantenere gli effetti della decisione per ragioni di certezza del diritto e continuità dell’azione della Commissione.

Principio di diritto

Nel quadro dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2065, la metodologia per calcolare l’AMAR, elemento essenziale e indispensabile per stabilire in modo proporzionato il contributo di sorveglianza dovuto dalle VLOP e VLOSE, doveva essere fissata in un atto delegato e non poteva essere introdotta dalla Commissione in un atto di esecuzione mediante allegato a una decisione individuale. La Commissione, pertanto, ha violato gli articoli 43, paragrafi 3-5, e 87 del DSA; tuttavia, per evitare pregiudizi alla continuità del sistema di finanziamento della vigilanza e alla certezza del diritto, gli effetti della decisione annullata sono stati mantenuti per un periodo ragionevole non superiore a 12 mesi dalla definitività della sentenza.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 33, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 43, paragrafi 1-5, del regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 87 del regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 88 del regolamento (UE) 2022/2065
  • Regolamento delegato (UE) 2023/1127
  • Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1127
  • Articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2023/1127
  • Articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2023/1127

Annullamento della decisione sul contributo di sorveglianza dovuto da TikTok

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da TikTok Technology Ltd contro la decisione di esecuzione della Commissione che determinava il contributo di sorveglianza per il 2023 ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2065, il Digital Services Act (DSA). Il Tribunale, in composizione allargata, esamina in particolare la legittimità della metodologia utilizzata dalla Commissione per calcolare gli average monthly active recipients (AMAR) della piattaforma.

Fatti e svolgimento del procedimento

TikTok era stata designata come very large online platform ai sensi dell’articolo 33 del DSA. Successivamente la Commissione, nel determinare il contributo di sorveglianza annuale dovuto per il 2023, aveva fatto ricorso a dati provenienti anche da operatori terzi, come SensorTower e Similarweb, e aveva allegato alla decisione una metodologia comune per il calcolo degli AMAR applicata a tutti i prestatori designati. TikTok ha chiesto l’annullamento della decisione, sostenendo che la Commissione avesse introdotto illegittimamente una metodologia di calcolo in un atto di esecuzione.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama soprattutto:

  • l’articolo 43, paragrafi 3-5, del DSA, che prevede il contributo di sorveglianza annuale e impone alla Commissione di adottare atti di esecuzione nel rispetto della metodologia fissata in un atto delegato;
  • l’articolo 33, paragrafi 3 e 4, del DSA, che disciplina la designazione delle VLOP e prevede una metodologia per il calcolo dell’AMAR tramite atto delegato;
  • l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1127, che indica le possibili fonti informative per determinare l’AMAR;
  • gli articoli 87 e 88 del DSA, relativi rispettivamente alla procedura degli atti delegati e a quella consultiva per gli atti di esecuzione;
  • gli articoli 264 e 266 TFUE, in tema di annullamento e di effetti della sentenza.

Questioni sollevate dalle parti

TikTok contestava, in sostanza:

  • il ricorso della Commissione a una metodologia comune non prevista dal DSA;
  • l’assenza di base giuridica per fissare la metodologia di calcolo dell’AMAR con un atto di esecuzione;
  • la pretesa violazione dell’articolo 43, paragrafo 5, lettera b), del DSA, perché il contributo non sarebbe stato calcolato in modo conforme al valore AMAR;
  • l’illegittimità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2023/1127, nella parte in cui veniva usato per giustificare il ricorso a informazioni diverse da quelle dichiarate dal prestatore. La Commissione replicava che il DSA non le impediva di usare dati affidabili provenienti da terzi e che la metodologia allegata alla decisione serviva solo a spiegare il ragionamento seguito, senza costituire un vero atto normativo generale.

Ragionamento del Tribunale: ammissibilità dell’uso di una metodologia comune

Il Tribunale afferma anzitutto che nessuna disposizione del DSA o del regolamento delegato 2023/1127 vieta alla Commissione di seguire una metodologia per calcolare l’AMAR. Considera inoltre ragionevole che la Commissione, di fronte a dati non uniformi, non sempre disponibili e raccolti con criteri diversi dai vari prestatori, ricorra a una metodologia comune per garantire trasparenza ed eguaglianza di trattamento. Tuttavia, il punto decisivo è un altro: la metodologia di calcolo dell’AMAR è qualificata come elemento essenziale e indispensabile per la determinazione del contributo di sorveglianza. Il Tribunale osserva che l’articolo 43, paragrafo 4, del DSA impone alla Commissione di adottare in un atto delegato la metodologia e le procedure dettagliate per determinare il contributo, mentre il regolamento delegato 2023/1127 si limita a indicare le fonti di dati possibili senza disciplinare davvero la metodologia di calcolo dell’AMAR.

Distinzione tra atto delegato e atto di esecuzione

Il Tribunale sottolinea che la Commissione non poteva aggirare il controllo previsto per gli atti delegati, limitandosi ad allegare la metodologia comune alla singola decisione di esecuzione. La circostanza che l’articolo 43 del DSA non menzioni espressamente la metodologia AMAR come fa l’articolo 33 non è decisiva: dal sistema della norma emerge comunque che la metodologia di calcolo è funzionalmente intrinseca alla determinazione del contributo e deve quindi essere disciplinata nel quadro dell’atto delegato. Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui la metodologia allegata sarebbe soltanto una motivazione esplicativa: per contenuto, titolo e struttura, essa costituisce in realtà un documento di portata generale, destinato ad applicarsi a tutti i prestatori designati.

Violazione dell’articolo 43 del DSA e dell’articolo 87 DSA

Conclude quindi che la Commissione ha violato l’articolo 43, paragrafi 3-5, e l’articolo 87 del DSA, avendo adottato la metodologia per il calcolo dell’AMAR in un atto di esecuzione anziché in un atto delegato. Da ciò deriva l’annullamento della decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti da TikTok.

Mantenimento degli effetti dell’atto annullato

Accogliendo la domanda subordinata della Commissione, il Tribunale decide di mantenere gli effetti della decisione annullata. Richiama l’articolo 264, secondo comma, TFUE e la giurisprudenza sulla possibilità di preservare temporaneamente gli effetti di un atto annullato per ragioni di certezza del diritto e di interesse pubblico. Nel caso concreto, un annullamento immediatamente efficace avrebbe potuto compromettere il finanziamento delle attività di vigilanza della Commissione previste dal DSA. Inoltre, poiché la nuova decisione sul contributo non potrebbe essere adottata senza una previa modifica o integrazione della disciplina delegata sulla metodologia AMAR, il Tribunale limita il mantenimento degli effetti a un periodo ragionevole non superiore a 12 mesi dalla definitività della sentenza.

Dispositivo e conseguenze pratiche

Il Tribunale:

  • annulla la decisione di esecuzione C(2023) 8173 final del 27 novembre 2023;
  • mantiene gli effetti della decisione fino all’adozione delle misure necessarie a conformarsi alla sentenza, entro e non oltre 12 mesi dalla sua definitività;
  • condanna la Commissione alle spese.

Principi affermati

La pronuncia afferma che, nel sistema del DSA, la determinazione del contributo di sorveglianza non può prescindere da una metodologia di calcolo dell’AMAR fissata in un atto delegato. La Commissione non può introdurre con un atto di esecuzione una metodologia generale e vincolante per tutti i prestatori designati, perché ciò svuoterebbe la distinzione tra delega normativa ed esecuzione amministrativa prevista dal regolamento. Al tempo stesso, l’annullamento può essere temporalmente limitato per evitare effetti destabilizzanti sul funzionamento della vigilanza europea sui servizi digitali.

Come è indicizzato

Materieservizi digitalicontributo di sorveglianzaatti delegati e atti di esecuzioneprincipio di legalità dell’azione amministrativacertezza del diritto

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