Ordinanza n. 15566/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento - della “graduatoria finale di merito” del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 12 (dodici) unità di personale dirigenziale di livello non generale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” relativa al profilo di 9 (nove) dirigenti per l’area amministrativa, contabile e consolare (Codice 01), pubblicata il 19 marzo 2026, nella parte in cui, in ritenuta applicazione dell’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, limita il numero degli idonei a sole due unità (10ª e 11ª posizione), escludendo gli altri idonei (dalla 12ª alla 15ª posizione), tra cui la ricorrente; - del bando di concorso pubblicato il 26 settembre 2024 sul portale “inPA”, ove interpretato come impositivo dell’applicazione della c.d. norma “taglia idonei”; - occorrendo, del d.P.C.M. 13 settembre 2024, perché non estende l’esclusione della norma c.d. taglia idonei a tutti i concorsi banditi per un numero di posti non superiore a venti; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria finale di merito del concorso in oggetto, in qualità di candidata idonea per il profilo Codice 01, occorrendo previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità delle norme che, in ipotesi, vi ostano, come specificato nel prosieguo; nonché, in via subordinata, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimo ritardo nella conclusione della procedura selettiva, in violazione di termini ragionevoli; nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a, per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di ragione e competenza, all’ostensione degli atti del concorso richiesti dalla ricorrente nell’istanza di accesso agli atti del 1° aprile 2026, previo annullamento del relativo diniego tacito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito e ostensione parziale dell’istanza di accesso documentale difensivo relativa ai verbali e ai punteggi della procedura concorsuale per nove dirigenti dell’area amministrativa, contabile e consolare del Ministero degli Affari Esteri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata, che aveva superato le prove del concorso per nove posti di dirigente nell’area amministrativa, contabile e consolare, era stata esclusa dalla graduatoria degli idonei per effetto della limitazione al 20% dei posti prevista dalla cosiddetta norma taglia idonei. Con istanza del 1° aprile 2026 aveva chiesto i verbali di correzione delle prove scritte, di valutazione delle prove orali e di attribuzione dei titoli, nonché il riepilogo dei punteggi dei candidati che avevano superato l’orale, per verificare la correttezza della formazione della graduatoria. Dopo che le amministrazioni avevano fornito documentazione parzialmente oscurata, la ricorrente ha sostenuto che l’ostensione non fosse satisfattiva perché non consentiva di controllare l’operato amministrativo e non comprendeva i verbali di valutazione dei titoli degli altri candidati. Ha quindi insistito, in via incidentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., per l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’integrale ostensione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza incidentale di accesso. Ha ritenuto che l’ostensione della documentazione residua, valutata alla luce delle censure del ricorso principale, eccedesse la finalità difensiva dichiarata e si risolvesse in una richiesta di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, vietata dall’art. 24, comma 3, l. 241/1990. La ricorrente aveva contestato la graduatoria esclusivamente per l’applicazione della norma taglia idonei, senza censurare i punteggi attribuiti agli altri candidati: mancava pertanto il necessario nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare. Le spese della fase incidentale sono state eccezionalmente compensate. La pronuncia definisce soltanto l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.; non decide il ricorso principale contro la graduatoria né le questioni di costituzionalità prospettate.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
l’istanza incidentale proposta dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 116, comma 2, c.p.a. non sia meritevole di accoglimento
L’istanza incidentale di accesso è respinta quando la documentazione residua richiesta non risulta strumentale alla tutela della situazione giuridica dedotta nel ricorso principale e finisce per perseguire un controllo generalizzato.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
l’ostensione della restante documentazione di interesse per tale parte processuale, al lume delle censure articolate con il ricorso principale cui l’anzidetta istanza accede, travalicherebbe la prospettata finalità difensiva, risolvendosi in una inammissibile richiesta di accesso preordinata a un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione in relazione al concorso per cui è causa, in violazione di quanto disposto dall’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241
L’accesso difensivo non può essere utilizzato per un controllo generalizzato dell’attività amministrativa; la sua ampiezza va valutata in rapporto alle censure effettivamente formulate e alla necessità dei documenti per tutelare la situazione giuridica controversa.
Massime di principio
- L’accesso difensivo richiede un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica finale che il richiedente intende tutelare; non è sufficiente un interesse generico a verificare la correttezza complessiva dell’azione amministrativa.
- Nell’accesso documentale connesso a una controversia concorsuale, la pertinenza dei documenti va commisurata alle censure concretamente dedotte: se il ricorrente contesta soltanto l’applicazione di una regola che limita il numero degli idonei e non i punteggi degli altri candidati, la richiesta dei relativi verbali valutativi può eccedere la finalità difensiva e costituire controllo generalizzato.
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