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Sentenza

Sentenza n. 302/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento dell'illegittimità dell'inadempimento serbato dall'Ente territoriale resistente in relazione all'istanza formalizzata a mezzo pec il 19 giugno 2025 di esibire il provvedimento amministrativo, giudiziario o notarile attestante la proprietà del Comune di Altamura della strada comunale esterna n. 54 denominata "Capo del salice a Cutillo ".

Giustizia amministrativa202501425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto asseritamente formatosi su una richiesta di esibizione del documento attestante la proprietà comunale di una strada

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso originariamente qualificato come azione avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia del Comune rispetto a una PEC del 19 giugno 2025 e l’esibizione del provvedimento amministrativo, giudiziario o notarile attestante la proprietà comunale della strada comunale esterna n. 54, denominata “Capo del Salice a Cutillo”. Il TAR ha riqualificato la domanda come ricorso in materia di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. La ricorrente aveva in realtà impugnato, in altro giudizio, il diniego di un titolo edilizio per la realizzazione di una casa colonica, di una recinzione e di opere per la raccolta delle acque, diniego fondato anche sulla presenza della strada nel lotto e sulla sua classificazione e destinazione pubblica. Il Comune ha sostenuto che la PEC del 19 giugno 2025 non costituiva un’istanza di accesso, ma osservazioni al preavviso di diniego, con le quali la ricorrente aveva intimato all’amministrazione di non adottare il provvedimento negativo prima di trasmetterle, tra gli altri documenti, quello attestante la proprietà comunale della strada. Il motivo sostanziale dedotto consisteva quindi nell’asserita formazione del silenzio-rigetto su una richiesta di accesso, mentre la questione preliminare era se la nota potesse essere qualificata come effettiva istanza ostensiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del presupposto costituito dalla previa presentazione di una chiara istanza di accesso. La nota del 19 giugno 2025, valutata nel contesto del procedimento edilizio e nel suo contenuto testuale, è stata qualificata come osservazione al preavviso di diniego, non come autonoma domanda di accesso agli atti. La richiesta di trasmissione del documento era formulata in modo equivoco e l’omessa ostensione era prospettata soprattutto come impedimento all’adozione del diniego edilizio, anziché come oggetto di una chiara e autonoma richiesta di esibizione. In assenza di un’istanza di accesso, non poteva configurarsi il silenzio-rigetto e mancava pertanto il requisito di ammissibilità del ricorso ex art. 116 c.p.a. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorso originariamente proposto come rito avverso il silenzio è stato ritenuto non pertinente rispetto alla domanda sostanziale di esibizione documentale.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda è stata riqualificata come ricorso in materia di accesso; la sua ammissibilità presuppone la previa presentazione di un’istanza di accesso, chiara e riconoscibile come tale.

  • art. 3 l.r. Puglia n. 38/1977

    Richiamato nel procedimento edilizio quale base della pregressa inclusione della strada nell’elenco delle strade comunali.

  • d.P.G.R. Puglia n. 215/1984

    Richiamato quale atto di conferma dell’inclusione della strada nell’elenco delle strade comunali.

Massime di principio

  • Il ricorso previsto dall’art. 116 c.p.a. presuppone l’esistenza di una previa istanza di accesso agli atti; in mancanza di tale istanza, il ricorso è inammissibile e non può configurarsi il silenzio-rigetto sull’accesso.
  • Una nota inserita nell’ambito di un procedimento amministrativo non costituisce istanza di accesso quando la richiesta di ostensione è formulata in modo equivoco e l’omessa trasmissione del documento è prospettata come ostacolo all’adozione del provvedimento finale, anziché come oggetto di una chiara e autonoma domanda ostensiva.
  • La qualificazione processuale della domanda deve essere operata in base al suo contenuto sostanziale: una domanda formalmente proposta come azione avverso il silenzio-inadempimento, ma diretta a ottenere l’esibizione di documenti, rientra nel rito dell’accesso ex art. 116 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiurisdizione e riparto
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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