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Sentenza

Sentenza del 08/12/2016 n. 936 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Cooperazione integrata - Finanziamento e cessione di attivi circolanti alla produzione agricola - Prestazione unica, complessa, distinta, indipendente, accessoria e principale - Costi di commissione o di altro tipo di intermediazione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente cedeva agli agricoltori attivi circolanti, come sementi e altri mezzi produttivi, finanziandone l'acquisto mediante prestiti vincolati e utilizzabili esclusivamente per comprare tali beni dalla stessa integratrice. X applicava l'IVA alle cessioni, ma considerava esenti gli interessi sui prestiti ai sensi dell'esenzione prevista per la concessione di crediti. L'autorità fiscale ha invece ritenuto che cessione e finanziamento costituissero un'unica operazione complessa, avente come prestazione principale la cessione dei beni, includendo quindi gli interessi nella base imponibile IVA.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che, quando il prestito è vincolato all'acquisto dei beni ceduti dallo stesso operatore, non ha un'autonoma utilità per l'agricoltore e costituisce soltanto il mezzo per ottenere la prestazione principale, rappresentata dalla cessione dei beni. Cessione e finanziamento devono pertanto essere trattati come un'unica operazione ai fini IVA. La base imponibile comprende sia il prezzo dei beni sia gli interessi sui prestiti, applicando il regime IVA della prestazione principale. La possibilità di offrire ulteriori servizi o di acquistare la produzione agricola degli agricoltori non modifica tale qualificazione. La Corte ha fornito l'interpretazione pregiudiziale; la decisione definitiva sulle spese e sull'applicazione concreta spettava al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 1, paragrafo 2

    Il principio del sistema comune d'IVA consiste nell'applicare ai beni e ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo.

    Esprime il principio generale di applicazione dell'IVA alle operazioni economiche e il criterio di imposizione sul corrispettivo.

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 2, paragrafo 1, lettere a) e c), 14, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1

    Sono soggette all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo.

    Distinguono tra cessioni di beni e prestazioni di servizi, fermo restando che più prestazioni formalmente distinte possono costituire un'unica operazione economica.

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 73 e 78, lettera b)

    La base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare, comprese le spese accessorie addebitate dal fornitore.

    Quando finanziamento e cessione formano un'unica operazione, gli interessi collegati all'acquisto e gli eventuali costi accessori concorrono alla base imponibile dell'operazione principale.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 135, paragrafo 1, lettera b)

    Gli Stati membri esentano la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi.

    L'esenzione per i finanziamenti non si applica autonomamente quando la concessione del credito è una prestazione accessoria e inscindibile rispetto a una cessione di beni imponibile.

  • Articolo 267 TFUE

    La Corte fornisce l'interpretazione del diritto dell'Unione su rinvio del giudice nazionale.

    La Corte interpreta le norme europee, mentre spetta al giudice nazionale verificare concretamente i fatti e qualificare definitivamente l'operazione.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, prestazioni formalmente separate devono essere trattate come un'unica operazione quando sono oggettivamente e strettamente collegate e la loro separazione avrebbe carattere artificioso.
  • Un finanziamento è normalmente accessorio alla cessione di beni quando il denaro è vincolato all'acquisto dei beni dal medesimo fornitore e non può essere utilizzato liberamente dal cliente.
  • La prestazione accessoria segue il regime IVA della prestazione principale; pertanto, interessi che sarebbero astrattamente esenti possono diventare imponibili se costituiscono il corrispettivo accessorio di una cessione imponibile.
  • Per individuare la prestazione principale occorre considerare l'obiettivo economico complessivo dell'accordo e l'interesse concreto del cliente, non soltanto la struttura contrattuale o la fatturazione separata.
  • Servizi ulteriori facoltativi o rapporti commerciali complementari, come l'acquisto della produzione del cliente, non modificano necessariamente la qualificazione unitaria se il nucleo economico dell'operazione resta la cessione dei beni finanziata.
  • La qualificazione concreta dipende dai fatti: il giudice nazionale deve verificare il vincolo di destinazione del prestito, l'autonomia economica del finanziamento e l'importanza della cessione per il cliente.

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