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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22724/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 27 novembre 2025 che aveva in parte confermato la custodia cautelare disposta dal Gip. Biancardi contestava la sussistenza della gravità indiziaria rispetto al reato di concorso esterno in associazione mafiosa (art. 110 in relazione all'art. 416-bis c.p.), denunciando motivazione insufficiente e il carattere equivoco e non risolutivo delle intercettazioni valorizzate (contatti per affidamento lavori e conversazione del 3 aprile 2023), nonché critiche alla valutazione delle esigenze cautelari e alla mancata considerazione di misure alternative. Silvano contestava la conferma della misura per il reato associativo (capo 1), sostenendo che le captazioni valorizzate dimostrerebbero al più vicinanza o compiacenza e non un inserimento dinamico e funzionale nel clan, chiedendo in subordine la qualificazione come concorso esterno e criticando la valutazione delle esigenze cautelari e del cosiddetto tempo silente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Biancardi Pasqualino con annullamento limitato: ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale sul punto del concorso esterno, chiedendo un nuovo esame in cui il giudice di rinvio dovrà verificare se sussista un apporto concreto, specifico e causalmente efficiente al clan. I motivi cautelari relativi a Biancardi sono stati assorbiti e dovranno essere riesaminati dal giudice di rinvio. Il ricorso di Silvano Domenico è stato rigettato: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale che, sulla base di un insieme di conversazioni, ha dedotto un inserimento dinamico e funzionale del Silvano nel sodalizio e ha confermato la persistenza delle esigenze cautelari; il rigetto comporta la condanna di Silvano al pagamento delle spese processuali. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiama la partecipazione nel concorso di persone nella commissione di un reato; nella vicenda utilizzato insieme all'art. 416-bis per definire la figura del concorso esterno all'associazione mafiosa, richiedendo contributo concreto e causale

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definisce il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte rammenta che la partecipazione richiede inserimento dinamico e funzionale nel sodalizio e che il reato conserva autonomia rispetto ai reati-fine

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola la presunzione relativa delle esigenze cautelari per i reati di associazione mafiosa; la Corte ricorda che tale presunzione può essere superata solo con elementi specifici e concreti e che il tempo silente non è di per sé sufficiente

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a seguito di provvedimento che non determina immediata rimessione in libertà; la cancelleria deve provvedere agli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa non basta la conoscenza o la frequentazione di soggetti vicini al clan: è necessario un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, apprezzabile anche ex post per la sua incidenza sul rafforzamento o conservazione del sodalizio
  • Intercettazioni ambigue o riferimenti ellittici richiedono una motivazione che colleghi chiaramente quei passaggi a un apporto efficiente e verificabile; senza questa connessione il giudice di legittimità può annullare e rinviare per nuovo esame
  • Nel giudizio cautelare il controllo della Cassazione verifica la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito: non si rivaluta il materiale probatorio, ma si esamina se la decisione espone ragioni non apparenti o contraddittorie per ritenere la gravità indiziaria
  • La riqualificazione del fatto da associazione a concorso esterno (o viceversa) impone al giudice di riesame una specifica valutazione delle esigenze cautelari e della misura adeguata, tenendo conto del diverso regime di presunzione e delle caratteristiche del contributo
  • Per superare la presunzione delle esigenze cautelari nei reati di mafia non basta il cosiddetto tempo silente: sono necessari elementi oggettivi e specifici che dimostrino dissociazione stabile o sopravvenuta negativa attitudine a operare per il sodalizio, come attività di collaborazione, trasferimento territorialmente significativo o fattori analoghi
  • La mera esercitazione di attività lecite successiva ai fatti contestati non è automaticamente idonea a escludere l'attualità del pericolo di recidiva o l'utilità della misura cautelare quando permangano indicatori di collegamento operativo con il sodalizio

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