Cassazione Penale, Sentenza n. 47914/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo rispetto alle contestazioni relative all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000 ma lo aveva confermato rispetto all'art. 5 dello stesso decreto. Il ricorrente deduceva: 1) omissione di valutazione di una sentenza di proscioglimento del G.U.P. (sostanziale elemento a favore della difesa); 2) mancata valutazione di documenti prodotti in ordine al ruolo di Gianrico Lomanto; 3) assenza di motivazione autonoma e critica del provvedimento, con recepimento acritico della richiesta del Pubblico Ministero; 4) carenza di motivazione sul "periculum in mora", sia per il tempo (circa tre anni) trascorso dai fatti sia per l'assenza di prova della dispersione patrimoniale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, nel merito, lo ha ritenuto fondato solamente sul profilo del periculum in mora. In particolare: - ha ritenuto inammissibile la censura sull'omesso esame della sentenza di proscioglimento perché quella sentenza riguardava società diverse e non pertinenti al decreto di sequestro; - ha dichiarato manifestamente infondate e/o generiche le censure relative ai documenti su Gianrico Lomanto e alla presunta motivazione "acritica" del G.i.p.; - ha invece annullato l'ordinanza limitatamente all'accertamento del periculum in mora, rilevando che il Tribunale aveva motivato il periculum esclusivamente con l'insufficienza delle somme sequestrate rispetto al profitto contestato (circa 3,7 mln vs 17,2 mln) senza valutare il decorso del tempo (tre anni) e senza verificare atti di dispersione patrimoniale intervenuti; - la Corte ha richiamato l'obbligo, per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente, di fornire una motivazione, seppur concisa, sul periculum in mora e sulle ragioni per cui i beni potrebbero essere modificati, dispersI, deteriorati, utilizzati o alienati nel periodo processuale; - ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio unicamente sul punto cautelare relativo al periculum in mora, dichiarando inammissibile il ricorso per il resto.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis
Norma contestata nella parte per la quale il sequestro era stato annullato dal Tribunale del riesame; la Corte ha confermato che la contestazione relativa a tale norma non è stata decisiva per il profilo del periculum, che richiede motivazione autonoma.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Contestazione per la quale il sequestro era stato confermato dal Tribunale del riesame; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sul ruolo dell'imputato quale amministratore di fatto nella fase cautelare.
codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c-bis
Richiamato dal ricorrente per lamentare l'omesso esame di documenti e di una sentenza; la Corte ha valutato che le doglianze erano genericE o non pertinenti rispetto agli atti oggetto del sequestro.
codice di procedura penale, art. 321, comma 2 e comma 2-bis
Norme applicabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ha ricordato che il provvedimento che dispone il sequestro finalizzato alla confisca deve indicare, seppur brevemente, le ragioni del periculum in mora riferite a specifici eventi che possono compromettere l'efficacia futura della confisca.
codice di procedura penale, art. 316
Norma sul sequestro conservativo citata a confronto: la Corte ha distinto il sequestro conservativo (per il quale la mera insufficienza della garanzia patrimoniale può giustificare l'intervento) dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per il quale è invece richiesta una motivazione prognostica specifica sul periculum in mora.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 36959/2021 Ellade; Sez. 3, n. 31025/2023 Benzoni; Sez. U. n. 51660/2014 Zambito e altra giurisprudenza richiamata)
Precedenti richiamati per affermare il principio che non è ammesso un automatismo tra insufficienza patrimoniale e periculum in mora; occorre motivazione prognostica specifica sulle ragioni per cui i beni potrebbero essere dispersi, modificati o alienati prima della confisca.
Massime di principio
- Per un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente il giudice deve motivare specificamente il periculum in mora: la mera differenza tra profitto contestato e patrimonio disponibile non è sufficiente di per sé.
- La motivazione sul periculum deve considerare il decorso del tempo intercorso tra i fatti e la misura (es. anni) e indicare elementi che facciano ritenere probabile la dispersione o la modificazione dei beni nel periodo processuale.
- Il sequestro finalizzato alla confisca e il sequestro conservativo hanno finalità e presupposti diversi: non è possibile sostituire il giudizio prognostico richiesto per il primo con la semplice constatazione di insufficienza della garanzia prevista per il secondo.
- Quando si impugna un provvedimento per omissione di valutazione di atti o sentenze, la censura deve indicare con precisione la pertinenza degli atti rispetto al provvedimento cautelare; documenti riferibili a soggetti o società diverse possono risultare irrilevanti.
- Le censure generiche che non specificano quali documenti non siano stati valutati e in che modo avrebbero inciso sulla decisione rischiano di essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
- Per ottenere l'annullamento parziale di una misura cautelare è efficace dimostrare l'assenza di motivazione sul periculum ovvero la mancanza di elementi indicativi di dispersione patrimoniale o di concrete condotte idonee a compromettere l'efficacia della futura confisca.
- In sede di riesame o impugnazione, la difesa dovrebbe produrre elementi concreti (movimenti bancari, trasferimenti di beni, atti dispositivi) che dimostrino l'assenza o la presenza di un rischio di dispersione per influenzare la valutazione del periculum.
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