Ordinanza n. 291/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 01084/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1084/2025, chiedendo in via incidentale la sospensione della sua efficacia. Il testo non specifica né l'oggetto sostanziale della controversia di primo grado né i singoli motivi d'appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le censure proposte presentano profili meritevoli di adeguato approfondimento nella sede di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, ritenendo che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili mediante la rapida definizione dell'appello nel merito. Ha disposto che la Segreteria sottoponesse il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in luogo della sospensione cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la rapida definizione del giudizio.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, quando le censure presentano profili che richiedono un approfondimento nella sede di merito e le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla sollecita definizione del giudizio, il giudice può accogliere l'istanza ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta necessariamente la sospensione dell'efficacia o dell'esecutività dell'atto o della sentenza impugnata, potendo consistere nella sola accelerazione della trattazione nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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