Cassazione Penale, Sentenza n. 15848/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/03/2021 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 9/10/1990, n.309. Il ricorrente sosteneva che, per effetto del principio della scindibilita' del cumulo, la pena attribuibile al reato ostativo (rapina aggravata) era gia' stata espiata e quindi la residua pena da espiare era inferiore ai limiti ostativi previsti, rendendo pertanto ammissibile la misura.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, quanto all'affidamento terapeutico ex art. 94 T.U. stupefacenti, non si possa applicare la scindibilita' virtuale del cumulo per eludere l'ostativita' prevista dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario: se il titolo esecutivo comprende un reato di cui all'art. 4-bis e la pena complessiva in esecuzione e' superiore a quattro anni, la misura alternativa e' preclusa anche se la parte di pena relativa al reato ostativo e' gia' stata espiata. E' stata altresi' disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 94 T.U. stupefacenti (DPR 9 ottobre 1990, n.309)
art. 94 T.U. stupefacenti, DPR 9/10/1990, n.309
La norma gradua l'accesso all'affidamento terapeutico in funzione dell'entita' della pena inflitta o residua (limite sei anni, e limite piu' rigoroso di quattro anni se il titolo esecutivo comprende reati di cui all'art. 4-bis). Il Collegio ha interpretato la disposizione come preclusiva della scissione virtuale del cumulo per aggirare l'ostativita'.
art. 4-bis Ordinamento penitenziario
Elenca reati ostativi alla concessione di talune misure alternative; la presenza anche concorrente di tali reati nel titolo esecutivo comporta l'applicazione del limite piu' rigoroso (quattro anni) previsto dall'art. 94 per l'affidamento terapeutico.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che permette la condanna alle spese processuali e ad erogazioni in favore della Cassa delle ammende; impiegata per irrogare al ricorrente la somma di euro 3.000,00.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Corte cost. n.186 del 13/06/2000
Citata in relazione al criterio per escludere che la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', utile a valutare l'entita' della sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021 (Criscuolo, Rv. 281613)
Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Criscuolo, Rv. 281613
Precedente richiamato che conferma il principio per cui non e' ammessa la scissione virtuale del cumulo quando si tratta dell'accesso all'affidamento terapeutico e il titolo esecutivo comprende reati ostativi.
Massime di principio
- Per l'affidamento terapeutico ex art. 94 T.U. stupefacenti non e' consentito utilizzare la scindibilita' virtuale del cumulo per eludere l'ostativita' derivante dalla presenza di reati indicati nell'art. 4-bis: se il titolo esecutivo complessivo supera quattro anni e contiene un reato 4-bis, la misura e' preclusa anche se la parte di pena relativa al reato ostativo e' stata gia' espiata.
- La presenza del reato ostativo nel titolo esecutivo e' decisiva anche se quel reato concorre alla formazione del cumulo: non serve che sia il titolo in esecuzione esclusivamente riferibile al reato ostativo, basta la sua inclusione.
- Occorre distinguere tra pena 'inflitta' e 'residua': l'art. 94 valuta entrambi i profili, ma l'inclusione di reati 4-bis nel titolo determina l'applicazione del limite piu' rigoroso (quattro anni) senza possibilita' di virtuale scissione.
- In casi simili il soggetto interessato deve verificare precisamente il contenuto del titolo esecutivo; se esiste un reato ostativo incluso, le possibilita' di ottenere l'affidamento terapeutico sono molto ridotte e la strategia difensiva deve orientarsi su altre impugnazioni o misure alternative non soggette allo stesso divieto.
- Purche' la giurisprudenza attuale appare consolidata su questo punto, in situazioni specifiche si possono valutare profili di impugnazione relativi all'erronea qualificazione del titolo esecutivo o, in via residuale, questioni costituzionali circa la compatibilita' delle regole applicate con principi generali; tuttavia tali argomentazioni incontrano ostacoli dati gli indirizzi consolidati.
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