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Sentenza

Sentenza del 04/03/2016 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Biella

Stralcio di quota divisionale -Divisione a stralcio e divisione dell'intera massa - Imposta di Registro nella divisione a stralcio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata affermata la distinzione tra divisione a stralcio e divisione dell'intera massa. Nella divisione a stralcio una parte dei beni viene separata dalla massa comune, mentre il residuo rimane nella comunione preesistente. Conseguentemente, l'imposta di registro deve essere calcolata sul valore della quota o dei beni stralciati e non sul valore dell'intero compendio comune.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione, ai fini dell'imposta di registro, dell'operazione con cui viene attribuita a un partecipante una parte dei beni comuni, lasciando il residuo in comunione tra gli altri. La sentenza distingue tra lo stralcio di una quota divisionale, la divisione a stralcio e la divisione dell'intera massa. Lo stralcio ricorre quando si intende estromettere semplicemente uno dei partecipanti, riducendo il numero dei comunisti e la massa dei beni, senza sciogliere integralmente la comunione.

Norme richiamate

  • Imposta di registro applicabile agli atti divisionali

    Per una divisione a stralcio, la base imponibile deve essere individuata nel valore della quota stralciata, anziché nel valore complessivo dei beni appartenenti alla comunione.

Massime di principio

  • Se l'atto estromette un partecipante dalla comunione attribuendogli determinati beni e lascia il residuo in comunione tra gli altri, l'operazione può essere qualificata come divisione a stralcio.
  • La permanenza della comunione sui beni residui è l'elemento principale per distinguere la divisione a stralcio dalla divisione integrale della massa.
  • Ai fini dell'imposta di registro, in una divisione a stralcio la base imponibile dovrebbe riferirsi al valore dei beni o della quota effettivamente attribuiti e stralciati, non all'intero patrimonio comune.
  • La mera riduzione del numero dei partecipanti non equivale necessariamente allo scioglimento dell'intera comunione: occorre verificare se la comunione permane sui beni residui.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza dell'atto e dall'effetto concreto prodotto, non soltanto dalla denominazione utilizzata dalle parti.

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