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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10537/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi irrogata a una funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, accusata di avere formato atti falsi, consistenti in tre processi verbali che attestavano attività di verifica in realtà mai svolte. La lavoratrice aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della sanzione. La Corte d'appello aveva ritenuto tardiva la contestazione disciplinare, facendo decorrere il termine di 40 giorni dalla data in cui il direttore dell'ufficio territoriale aveva sottoscritto una relazione sui fatti, quale momento in cui l'amministrazione avrebbe acquisito conoscenza dell'infrazione. L'Agenzia ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il termine per avviare il procedimento disciplinare decorre non dalla conoscenza di un qualunque ufficio o del responsabile della struttura, ma dal momento in cui la notizia del fatto è ricevuta o comunque acquisita dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la tesi secondo cui, ai fini della tempestività della contestazione disciplinare, rileva la conoscenza del fatto da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari e non quella di altri uffici o del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente. Poiché la notizia era pervenuta all'ufficio competente il 6 febbraio 2012 e la contestazione era stata comunicata il 14 marzo 2012, la Corte ha ritenuto rispettato il termine di 40 giorni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 55-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Il termine per la contestazione disciplinare decorre dalla ricezione o acquisizione della notizia dell'infrazione da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, non da quella di qualsiasi ufficio dell'amministrazione o del responsabile della struttura.

Massime di principio

  • In materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, la decorrenza del termine per contestare l'infrazione va individuata con riferimento alla conoscenza effettiva del fatto da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, quale organo competente ad attivare il procedimento.
  • La conoscenza dell'addebito da parte di un diverso ufficio dell'amministrazione, o del responsabile della struttura di assegnazione del dipendente, non è sufficiente a far decorrere il termine previsto per l'avvio della contestazione disciplinare.
  • Quando la notizia dell'illecito disciplinare pervenga all'ufficio competente entro il termine di legge, la contestazione successiva deve considerarsi tempestiva anche se la precedente conoscenza interna ad altri uffici risalga a data anteriore.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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