Ordinanza n. 1371/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’annullamento, previa sospensiva, a) della comunicazione del 01.04.2026, a firma del Segretario della Commissione Esami di Avvocato, sessione 2025, con cui è stato reso noto che erano stati pubblicati gli esiti della prova scritta dell’esame di avvocato sessione 2025; b) della valutazione, conosciuta a seguito di accesso sul portale del Ministero della Giustizia; c) dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2025 - presso la Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui non reca, fra gli ammessi, l’indicazione del nominativo del ricorrente (mai notificato e/o comunicato); d) del verbale del 06.03.2026 della XIX Sottocommissione della Corte d’Appello di Roma, dal quale si evince che al ricorrente è stato attribuito il punteggio insufficiente per l’ammissione alla prova orale; e) di tutti gli altri atti preordinati, presupposti, connessi e/o conseguenziali, se e nella parte in cui siano lesivi degli interessi del ricorrente, tra i quali: 1. la nota del Ministero della Giustizia - dipartimento per gli Affari di Giustizia - nella parte relativa ai “Criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali”, laddove è riportato che “l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione”; 2. del verbale n° 2 della Commissione Centrale del 05.12.2025 di predeterminazione dei criteri di correzione - valutazione della prova d’esame, laddove non è previsto l’obbligo di motivazione accanto all’attribuzione del punteggio; 3. del verbale del 06.03.2026 della XIX Sottocommissione della Corte di Appello di Roma, di cui al precedente punto d) nella parte in cui vengono recepiti i criteri definiti dalla Commissione Centrale del 05.12.2025, NONCHÈ PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense o, in subordine, disporre il riesame dell’elaborato da parte di una Sottocommissione istituita presso una diversa Corte di Appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense, determinata dal punteggio insufficiente attribuito alla prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi agli esiti della prova scritta dell’esame di avvocato sessione 2025, il verbale della sottocommissione recante il punteggio insufficiente, l’elenco degli ammessi alle prove orali e i criteri di valutazione, chiedendo anche la reintegrazione in forma specifica mediante ammissione agli orali o, in subordine, il riesame dell’elaborato da parte di una diversa sottocommissione. Ha dedotto l’erroneità del giudizio tecnico espresso dalla commissione, l’illegittimità dell’attribuzione del solo voto numerico senza ulteriore motivazione, l’omessa verbalizzazione dei singoli punteggi assegnati dai commissari, la violazione del principio dell’anonimato per il mancato rimescolamento delle buste presso la sottocommissione di arrivo e l’anomalia della durata delle operazioni di correzione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto non favorevolmente scrutinabile la censura sull’erroneità della valutazione dell’elaborato, poiché diretta a sollecitare un sindacato di merito sulle valutazioni della commissione, non consentito al giudice amministrativo. Ha affermato che, in base all’art. 49 della legge n. 247/2012, applicabile ratione temporis alla sessione d’esame, continuano ad applicarsi le norme previgenti, con conseguente sufficienza del voto numerico quale motivazione del giudizio. Non è stato ritenuto esigibile, in assenza di uno specifico obbligo, che il verbale riporti i punteggi individuali attribuiti da ciascun commissario. La censura sull’anonimato è stata ritenuta infondata perché il rimescolamento delle buste deve essere effettuato presso la Corte d’Appello di partenza e non deve necessariamente essere ripetuto dalla sottocommissione della Corte d’Appello di arrivo; tale operazione presso la Corte di partenza, inoltre, non era stata contestata. È stata respinta anche la doglianza sulla durata delle correzioni, non essendo predeterminati dalla legge o dai regolamenti tempi minimi di correzione e non avendo il ricorrente allegato o provato un concreto pregiudizio personale. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247
«Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti»
La disposizione rende applicabile, ratione temporis, la disciplina previgente dell’esame, escludendo l’applicazione dell’art. 46 della medesima legge e consentendo la motivazione del giudizio mediante attribuzione del solo voto numerico.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, che nel caso concreto è stata rigettata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione alla professione forense disciplinate ratione temporis dalla normativa previgente in forza dell’art. 49 della legge n. 247/2012, l’attribuzione di un voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio della commissione, senza necessità di una motivazione testuale ulteriore.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione esaminatrice sull’elaborato, quando la censura mira a contestare nel merito il giudizio tecnico espresso, salvo il riscontro di profili estrinseci di manifesta illogicità, travisamento o arbitrarietà nei limiti dedotti e verificabili.
- In assenza di uno specifico obbligo normativo, non è necessario verbalizzare i singoli punteggi attribuiti da ciascun commissario, essendo sufficiente il risultato valutativo collegiale previsto dalla disciplina applicabile.
- Nelle operazioni di abbinamento e mescolamento degli elaborati dell’esame di avvocato, è sufficiente il rimescolamento effettuato presso la Corte d’Appello di partenza; non è necessario un ulteriore rimescolamento presso la Corte d’Appello di arrivo.
- La durata delle operazioni di correzione degli elaborati non è di per sé sindacabile in assenza di una predeterminazione normativa dei tempi di correzione e della prova di un concreto pregiudizio arrecato alla posizione del candidato.
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