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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12812/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata per difetto di motivazione in relazione alla congruità della riparazione e alla sua idoneità. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Treviso per un nuovo giudizio, con ordine di motivare adeguatamente sull'ammontare e sull'efficacia della condotta riparatoria ai fini dell'estinzione del reato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva che la sentenza del Giudice di Pace, che aveva dichiarato estinto il reato per avvenuta riparazione del danno ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000, era priva della concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto. In particolare mancava ogni valutazione e motivazione circa la congruità della somma corrisposta e l'idoneità della condotta riparatoria ai sensi dell'art. 35, comma 2.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 35

    La Corte ha ritenuto che, per applicare l'estinzione del reato per avvenuta riparazione, il giudice debba motivare sulla congruità della somma o sulla idoneità della condotta riparatoria secondo quanto previsto dal comma 2; l'assenza di tale motivazione invalida la decisione e giustifica l'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • Quando si dichiara l'estinzione del reato per avvenuta riparazione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000, il provvedimento deve contenere una motivazione chiara e specifica in fatto e diritto.
  • Il giudice deve valutare e motivare la congruità della somma corrisposta o, più in generale, l'idoneità della condotta riparatoria rispetto all'integrità della tutela della parte offesa e alle finalità della norma.
  • La mancata motivazione su questi punti costituisce vizio che può essere rimosso in sede di giudizio di rinvio; in sede di legittimità ciò determina l'annullamento con rinvio.
  • In situazioni analoghe le parti interessate (Pubblico Ministero o persona offesa) possono impugnare la decisione per difetto di motivazione; il giudice di merito, al rinvio, dovrà integrare la motivazione valutando la spontaneità, la tempestività, l'adeguatezza e il nesso causale della riparazione.
  • È opportuno che il giudice indichi elementi concreti (quantificazione, modalità di corresponsione, tempestività, consenso della parte offesa) che giustifichino la considerazione della riparazione come idonea all'estinzione del reato.

Testo integrale

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