Ordinanza n. 11605/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 21 dicembre 2023 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda del 21 dicembre 2023 di riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il silenzio dell’Amministrazione sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Il ricorso era stato accolto con precedente sentenza della Sezione, che aveva ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso e aveva nominato un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Successivamente, con istanza depositata il 16 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare sia al ricorso sia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, rappresentando l’intenzione di iscriversi ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE, la cui iscrizione sarebbe subordinata alla rinuncia alle domande di riconoscimento di titoli di sostegno conseguiti all’estero.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, essendo la rinuncia intervenuta dopo la sentenza favorevole che aveva già definito il giudizio, essa non potesse essere qualificata come rinuncia al ricorso in senso tecnico, ma come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia è rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione o statuizione giudiziale. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere, senza adottare ulteriori statuizioni sulla domanda originaria o sugli effetti della precedente sentenza.
Massime di principio
- Dopo che il giudizio è stato definito con una sentenza favorevole, la dichiarazione della parte vittoriosa di non voler più conseguire gli effetti della decisione non costituisce una rinuncia al ricorso da sottoporre a una nuova pronuncia giudiziale, ma una rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, rimessa alla libera scelta della parte.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza amministrativa non richiede intermediazione giudiziale; ove il giudice sia investito di un’istanza formulata in tal senso, deve dichiarare il non luogo a provvedere.
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