Corte di giustizia, Ordinanza C-550/21
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 febbraio 2022. — Leonardo SpA contro Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Mancanza di sufficienti precisazioni – Irricevibilità manifesta. — Causa C-550/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile il rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria provinciale di Roma relativo agli interessi di mora su un rimborso IVA. Il giudice nazionale non aveva descritto con sufficiente precisione i fatti, il contenuto della normativa italiana applicabile e le disposizioni UE oggetto di interpretazione. La Corte ha quindi evitato di pronunciarsi sul merito delle questioni sull’articolo 38 bis del d.P.R. n. 633/1972.
Rinvio pregiudiziale in materia IVA dichiarato manifestamente irricevibile per insufficiente indicazione del contesto fattuale, della normativa nazionale e delle disposizioni UE pertinenti.
La questione giuridica
Se il diritto dell’Unione osti a una disciplina nazionale sul rimborso dell’eccedenza IVA e sul decorso degli interessi di mora, quando il rimborso è differito per verifiche fiscali, per omissioni documentali del contribuente, per una sospensione iniziale di 90 giorni o per la richiesta di garanzie; e se sia conforme al diritto UE imporre, per il ricalcolo degli interessi, la previa restituzione delle somme già ricevute. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito perché la domanda non indicava con sufficiente precisione fatti, norme nazionali e disposizioni UE applicabili.
Principio di diritto
Una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile quando il giudice del rinvio non fornisce, in modo sufficientemente preciso, il contesto di fatto e di diritto della controversia, il contenuto delle disposizioni nazionali rilevanti e l’indicazione delle specifiche disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione; in tal caso la Corte può statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, senza esaminare il merito.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 38 bis, paragrafo 1
Rinvio pregiudiziale sull’IVA e interessi di mora su rimborso
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, Decima Sezione, resa nel contesto di un rinvio pregiudiziale proposto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma. La controversia principale opponeva Leonardo SpA all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio ed էր inerente al pagamento degli interessi di mora collegati al rimborso di un’eccedenza IVA relativa al 2014.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, il predecessore di Leonardo aveva chiesto il rimborso dell’eccedenza IVA nella dichiarazione presentata il 29 settembre 2015. L’amministrazione tributaria, con avviso dell’8 febbraio 2019, aveva riconosciuto il rimborso per l’intero importo richiesto, oltre agli interessi di mora. Leonardo ha poi impugnato tale avviso per contestare l’ammontare degli interessi riconosciuti, deducendo anche una violazione del diritto dell’Unione e chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha sottoposto cinque quesiti, tutti centrati sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’articolo 38 bis, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui consente, in sostanza:
- di differire il rimborso IVA fino alla conclusione di verifiche fiscali e di escludere gli interessi di mora anche in caso di durata eccessiva della verifica non imputabile al contribuente;
- di negare gli interessi se il contribuente non abbia prodotto taluni documenti richiesti dall’amministrazione;
- di sospendere il decorso degli interessi per novanta giorni dalla domanda di rimborso;
- di sospendere gli interessi quando le garanzie richieste per eseguire il rimborso siano presentate dopo quindici giorni dalla richiesta;
- di subordinare il ricalcolo degli interessi alla previa restituzione degli importi già ricevuti a titolo di rimborso e interessi.
Normativa rilevante richiamata
La Corte richiama espressamente:
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che consente di dichiarare con ordinanza motivata la manifesta irricevibilità;
- l’articolo 94 del regolamento di procedura, che impone al giudice nazionale di indicare l’oggetto della controversia, i fatti rilevanti, le norme nazionali applicabili e i motivi del dubbio interpretativo;
- l’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia, in relazione alla necessità di consentire agli interessati di presentare osservazioni;
- l’articolo 38 bis, paragrafo 1, del d.P.R. n. 633/1972, come unica disposizione nazionale menzionata nel rinvio.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali e che la decisione di rinvio costituisce il fondamento del procedimento davanti alla Corte. Per questo il giudice nazionale deve fornire un quadro fattuale e giuridico sufficiente e spiegare il nesso tra le disposizioni UE invocate e la normativa nazionale applicabile, esigenza particolarmente rigorosa in materia di IVA, per sua natura complessa.
La Corte sottolinea inoltre che tali requisiti sono espressamente previsti dall’articolo 94 del regolamento di procedura e ribaditi nelle raccomandazioni rivolte ai giudici nazionali. Le informazioni contenute nell’ordinanza di rinvio devono infatti consentire non solo alla Corte di rispondere utilmente, ma anche agli Stati membri e agli altri interessati di presentare osservazioni, poiché il fascicolo nazionale non è trasmesso integralmente.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva tre carenze decisive:
- il giudice del rinvio descrive in modo troppo sommario l’oggetto della controversia e i fatti rilevanti;
- si limita a menzionare l’articolo 38 bis, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 senza riportarne il contenuto e senza indicare in modo preciso l’intero quadro normativo nazionale applicabile;
- non identifica con precisione alcuna disposizione o principio del diritto dell’Unione, limitandosi a un generico riferimento al “diritto dell’Unione”.
Secondo la Corte, tale omissione impedisce sia di comprendere i motivi del rinvio, sia di stabilire il collegamento tra le disposizioni UE e quelle nazionali rilevanti.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile. Precisa tuttavia che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda, purché contenga tutti gli elementi necessari per una risposta utile.
Portata pratica della pronuncia
Per i professionisti, l’ordinanza conferma che il sindacato della Corte sulla ricevibilità dei rinvii pregiudiziali è rigoroso, soprattutto in materia IVA. La decisione è utile come richiamo operativo sulla necessità di un rinvio completo e puntuale: fatti, norma nazionale, disposizione UE e nesso di pertinenza devono essere esposti con precisione, altrimenti la Corte non esamina il merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 22 feb 2022Corte di giustizia, Ordinanza C-679/21
- Sentenza · 22 feb 2022Corte di giustizia, Ordinanza C-649/21
- Sentenza · 22 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-562/21
- Sentenza · 22 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-430/21
- Sentenza · 22 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-483/20
- Sentenza · 22 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-300/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →