Cassazione Penale, Sentenza n. 22477/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha dedotto un unico motivo di cassazione per violazione di legge (artt. 157, 158, 159, 160, 161 c.p.) lamentando l'omessa declaratoria della estinzione del reato per prescrizione intervenuta anteriormente alla sentenza impugnata. In particolare ha contestato l'errato computo dei termini di prescrizione da parte della Corte d'appello, con riferimento all'aggiunta di periodi di sospensione del decorso; segnalava che la Corte aveva conteggiato 60 giorni per un legittimo impedimento del difensore mentre dai verbali risultava che il rinvio era avvenuto dopo solo 14 giorni, come dimostrato dalla documentazione allegata.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato (commesso in epoca anteriore e prossima al 4 settembre 2013) risultava estinto per prescrizione. Tenuto conto dei corretti periodi di sospensione, la causa estintiva era intervenuta il 18/11/2023, anteriore alla pronuncia della Corte d'appello del 22/11/2023. La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e ha accolto la censura relativa all'errato computo dei termini di sospensione operato in appello, con la conseguente declaratoria di estinzione del reato e annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma indicata nella rubrica del reato per cui la ricorrente era stata condannata; nel dispositivo della sentenza è richiamata come titolo di reato, ma la pronuncia cassatoria ha disposto l'annullamento per prescrizione, non la valutazione del fatto materiale.
artt. 157-161 c.p.
Riferite al computo e agli effetti della prescrizione e alle cause di sospensione; la Corte ha ritenuto che vi fosse un errore nel conteggio dei periodi di sospensione (in particolare sul c.d. "legittimo impedimento" del difensore), e che il corretto computo portasse all'intervenuta estinzione del reato il 18/11/2023, anteriormente alla sentenza di appello.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si è perfezionata anteriormente alla pronuncia impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio quando risulti che il reato è estinto: il giudice d'appello doveva declarare la estinzione e il mancato tempestivo computo rilevato dalla difesa giustifica l'annullamento.
- Il computo dei termini di sospensione della prescrizione deve corrispondere ai fatti processuali effettivamente riscontrabili (verbali, rinvii, notifiche). Non è ammissibile attribuire periodi di sospensione maggiori rispetto a quanto documentato.
- Il legittimo impedimento del difensore comporta sospensione del decorso della prescrizione solo nei limiti temporali effettivi dell'impedimento; l'errata attribuzione di un arco temporale più lungo può determinare l'omissione della declaratoria di estinzione del reato.
- La parte che intende contestare il computo dei termini di prescrizione deve allegare e documentare gli elementi probatori (verbali d'udienza, attestazioni) che dimostrano la discrepanza nel calcolo operato dal giudice.
- Quando emerge in cassazione un errore nel conteggio della prescrizione tale da dimostrare l'intervenuta estinzione del reato prima della sentenza impugnata, la Corte di legittimità può decidere senza rinvio per evitare un inutile ulteriore giudizio.
Testo integrale
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