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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36221/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha condannati per concorso in tentato furto in abitazione: 1) censurano la valutazione probatoria indiziaria (violazione art. 192 c.p.p.), sostenendo che la loro presenza esterna al capannone non prova il tentativo di asportazione e che non è stato trovato nulla nell'autovettura; 2) contestano la qualificazione come "furto in privata dimora" (art. 624-bis c.p.), ritenendo che il capannone agricolo fosse esclusivamente luogo di lavoro, privo di destinazione abitativa e accessibile; 3) lamentano il diniego dell'attenuante per danno patrimoniale di lieve entità (art. 62, comma 1, n.4 c.p.), ritenendo il gruppo elettrogeno vetusto e di scarso valore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso congiunto inammissibile e ha respinto tutti i motivi. Sul primo motivo: il vizio è stato ritenuto generico e manifestamente infondato; la motivazione dei giudici di merito (duplice pronuncia conforme) è stata ritenuta logica e supportata da numerosi indizi (atteggiamento di fuga, bagagliaio aperto, giustificazioni incoerenti, danni al gruppo elettrogeno). Sul secondo motivo: la Corte ha richiamato l'indirizzo delle Sezioni Unite (sent. n. 31345/2017) e ritenuto che il capannone agricolo, sulla base degli elementi di fatto accertati (uso esclusivo da parte della vittima, ius excludendi alios, presenza del gruppo elettrogeno, distanza dall'abitazione), avesse le caratteristiche di privata dimora ai sensi dell'art. 624-bis; la censura richiedeva una rivalutazione alternativa dei fatti e quindi è inammissibile. Sul terzo motivo: il diniego dell'attenuante per danno di speciale tenuità è stato ritenuto corretto perché il danno potenziale (sostituzione del gruppo elettrogeno) non poteva considerarsi di valore "pressoché irrisorio". Conseguenze: confermate le condanne di merito (Oscar: 5 mesi e 10 giorni di reclusione e €160; Michele: 3 mesi e 16 giorni e €106), riconoscimento delle attenuanti generiche (per Oscar valutate equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale), condanna al pagamento delle spese processuali e obbligo di versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Canone probatorio sugli indizi: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato correttamente i criteri di valutazione degli indizi e che non sussistesse manifesta illogicità nella motivazione che giustificasse la revisione in Cassazione.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sul furto in abitazione: la Corte ha confermato l'applicazione della fattispecie aggravata perché, alla luce degli elementi di fatto, il capannone agricolo presentava caratteristiche riconducibili alla nozione di "privata dimora" definita dalla giurisprudenza di legittimità.

  • sentenza Sez. Unite n. 31345 del 23/3/2017 (D'Amico)

    "in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)"

    Principio interpretativo: per qualificare un luogo di lavoro come privata dimora occorrono tre elementi concomitanti (atti di vita privata in modo riservato, durata apprezzabile della destinazione, non accessibilità a terzi senza consenso). La Corte l'ha applicata chiedendo un accertamento di fatto caso per caso.

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per danno di speciale tenuità: la Corte ricorda che va concessa solo se il pregiudizio è di valore pressoché irrisorio considerando anche gli effetti del reato; nel caso concreto il danno potenziale non era tale da giustificare l'attenuante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sul pagamento delle spese e sanzioni in caso di inammissibilità: la Corte ha ordinato il pagamento delle spese processuali e, rilevata colpa per l'inammissibilità, ha disposto il versamento di €3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede i fatti né ritraduce la prova a meno che non sussista manifesta illogicità o travisamento delle prove: le censure che richiedono una rivalutazione alternativa dei fatti sono inammissibili.
  • Perché un luogo di lavoro sia considerato "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p. è necessario verificare, caso per caso, la contemporanea presenza di: attività di vita privata svolte in modo riservato, durata apprezzabile della destinazione, e non accessibilità del luogo a terzi senza consenso.
  • La semplice presenza dei soggetti nei pressi di un immobile non esclude la responsabilità se sussiste un insieme coerente di indizi (p.es. atteggiamento di fuga, elementi materiali di effrazione, aperture di bagagliaio, giustificazioni incoerenti) che, assieme, rendono la ricostruzione della colpevolezza logicamente fondata.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità nel reato tentato richiede che il danno, se il reato fosse stato portato a compimento, sarebbe stato di valore praticamente irrilevante; si considerano anche i costi di riparazione o sostituzione e gli effetti pratici per la vittima.
  • In procedura cautelare e in appello il giudice di merito deve motivare compiutamente l'accertamento dei caratteri del luogo (se riservato o accessibile), altrimenti la decisione può essere censurata; tuttavia, se la motivazione è articolata e conforme tra gradi, la Cassazione tende a dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi che ne chiedono solo una diversa valutazione.

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