Cassazione Penale, Sentenza n. 22815/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per carenza motivazionale e travisamento della prova con riferimento al reato associativo (contestando che non sarebbe dimostrata la stabile partecipazione ad un'associazione finalizzata al contrabbando) e contesta l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 291-ter, lett. d) d.P.R. (occulamento in intercapedine del veicolo). In sintesi: contestazione della ricostruzione probatoria sull'esistenza e sulla composizione dell'associazione e opposizione all'aggravante per occultamento mediante vani artatamente creati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero motivato adeguatamente la qualificazione dell'associazione sulla base di intercettazioni, pedinamenti, sequestri e sommarie informazioni: Nardinocchi si sarebbe associato con Hryhorii Kyryliuk (organizzatore dei viaggi dall'Ucraina) e con Maurizio Marcucci (amministratore della Bani S.r.l., strumento operativo sul territorio), con ruoli distinti e un programma stabile per l'introduzione di TLE. Ha altresì confermato l'applicazione dell'aggravante dell'art. 291-ter, lett. d), in quanto parte del carico era occultata in una intercapedine appositamente realizzata nel vano di carico del furgone, alterando le caratteristiche dell'omologazione e ostacolando gli accertamenti di polizia. La pena complessiva (tenuto conto delle aggravanti, della continuazione e della diminuzione per il rito abbreviato) è risultata legale e congrua: 3 anni e 3 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa; dichiarata l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 291-bis d.P.R. (associazione finalizzata al contrabbando)
La Corte ha interpretato l'art. 291-bis come applicabile laddove sia dimostrata la partecipazione consapevole a un programma stabile volto alla commissione di plurimi reati di contrabbando, anche se i singoli aderenti svolgono ruoli diversi e non necessariamente hanno contatti telefonici tra tutti i componenti
art. 291-ter, lett. d) d.P.R. 43/1973 (aggravante per occultamento mediante vani artatamente creati)
La realizzazione di intercapedini o vani nel veicolo che alterano le caratteristiche di omologazione e ostacolano l'attività di controllo configura l'aggravante di cui alla lett. d); tale aggravante aumenta la pena in modo che le generiche attenuanti non possano essere semplicemente compensate, ma vanno calcolate sulla pena già aumentata
art. 616 cod. proc. pen.
Applicazione della norma che regola l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso: il ricorrente è condannato alle spese
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- Per configurare il reato associativo è sufficiente la prova di un programma stabile e della ripartizione di compiti determinanti per la realizzazione del fine comune; non è indispensabile la prova di contatti telefonici diretti tra tutti i partecipanti
- La presenza di vani artatamente costruiti nei veicoli che alterano le caratteristiche di omologazione e ostacolano i controlli configura l'aggravante prevista dall'art. 291-ter, lett. d), con conseguente aumento della pena sul quale le attenuanti generiche non si possono bilanciare direttamente
- Le censure generiche di fatto in Cassazione sono spesso ritenute inammissibili: la Corte di legittimità verifica la correttezza del vaglio critico dei giudici di merito ma non sostituisce la valutazione probatoria che è rimessa al merito
- In ricorsi dichiarati inammissibili il ricorrente può essere condannato alle spese e, se non sussiste colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, può comunque essergli imposta una somma equitativa alla Cassa delle Ammende
- La conferma di responsabilità da parte della Corte di merito richiede che le singole fonti di prova (intercettazioni, sequestri, pedinamenti, atti societari, incontri fisici) siano ricostruite in modo coerente e collegato tra loro; tali ricostruzioni, se adeguatamente motivate, risultano difficili da riformare in Cassazione
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