Cassazione Penale, Sentenza n. 02685/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Aprile. Ha dedotto tre motivi principali: (1) errata valutazione delle intercettazioni tra terzi, poste a fondamento degli indizi, con illegittima richiesta di riscontri in contrasto con l'art. 192 c.p.p.; (2) omissione di valutazione di ulteriori elementi indiziari indicativi di appartenenza al clan (conversazioni Aprile-Opipari sui rapporti con la famiglia Arena e con esponenti di Gagliano, il mantenimento durante la detenzione da parte di Maurizio Sabato, la frequenza quotidiana della 'Casa del Popolo'); (3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari, essendovi fatti recenti (minacce del 2020 e 2023, incluso un episodio veicolato dal carcere) che dimostrerebbero la pericolosità e l'attualità del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il provvedimento al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo esame. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le intercettazioni fra terzi possono costituire prova diretta senza necessità di riscontri, purché valutate secondo criteri di gravità, precisione e concordanza ex art. 192 c.p.p.; ha ritenuto che il Tribunale distrettuale abbia svalutato indicatori fattuali (rapporti con clan, sostentamento in detenzione, frequentazione di luogo di incontro) idonei a comprovare l'affiliazione mafiosa e ha disposto la rivalutazione complessiva della partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis), della configurabilità dell'aggravante mafiosa per i reati-fine e delle esigenze cautelari, tenendo conto anche delle minacce recenti imputate (capi 49 e 50).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; la sentenza richiama che l'appartenenza va valutata in base a indicatori fattuali e dinamiche relazionali, non necessariamente da un ruolo formalmente definito.
art. 192 cod. proc. pen.
art. 192, comma 2 e comma 3
Le intercettazioni fra terzi che contengono accuse possono costituire prova diretta senza obbligo di riscontri (comma 3), ma, se assumono valore indiziario, gli elementi devono possedere gravità, precisione e concordanza (comma 2) e il giudice deve valutarne il significato con criteri logici.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sui limiti della motivazione dell'impugnazione, richiamata rispetto alla forma del ricorso e ai limiti della esposizione dei motivi.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 33748/2005; Sez. 5 n. 38786/2017; Sez. 3 n. 12705/2019 e altri precedenti)
Citazioni di massime giurisprudenziali richiamate nel testo
Orientamenti che spiegano come desumere la partecipazione a associazione mafiosa da 'facta concludentia' (rapporti duraturi, assistenza/sostegno in carcere, frequentazione di luoghi di incontro, commissione di reati-fine), e che non è necessario un automatismo probatorio né un ruolo rigidamente definito.
Massime di principio
- Le intercettazioni tra terzi possono costituire prova diretta senza necessità di riscontri, ma il giudice deve valutarle secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza e motivare logicamente la valutazione.
- L'appartenenza a un'associazione mafiosa si valuta sul complesso degli indicatori fattuali: rapporti duraturi con elementi notoriamente mafiosi, sostegno economico durante la detenzione, frequenza abituale in luoghi di incontro del sodalizio e partecipazione a reati-fine sono tutti elementi rilevanti se valutati congiuntamente.
- Il giudice non può dichiarare neutrali o irrilevanti singoli elementi indiziari significativi senza spiegare perché; la valutazione deve essere sinergica e contestuale rispetto al periodo di riferimento.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari è cruciale l'attualità del pericolo: condotte recenti, incluse minacce veicolate anche dal carcere, possono dimostrare la pericolosità attuale e giustificare misure restrittive.
- In caso di rinvio, il giudice di merito dovrà rivalutare sia la responsabilità associativa sia l'applicabilità dell'aggravante mafiosa e delle misure cautelari alla luce dei criteri giurisprudenziali richiamati, ponendo particolare cura nella motivazione.
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