Sentenza n. 299/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento EX ART. 31 E 117 C.P.A. della illegittimità del SILENZIO SULLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO CONSEGUITO IN ROMANIA – CLASSE DI CONCORSO A045
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Ministero sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitativo conseguito in Romania, relativo alla classe di concorso A045
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto all'istanza di riconoscimento di un titolo abilitativo conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha chiesto altresì che fosse ordinato all'Amministrazione di provvedere sull'istanza e che fosse previamente nominato un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il ricorso è fondato sulla sussistenza di un obbligo amministrativo di provvedere, sulla scadenza del termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 e dei termini speciali stabiliti dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ricevuta la documentazione completa, adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi. Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della procedura né ha dimostrato di avere provveduto.
La decisione
Il TAR ha accertato l'illegittimità del silenzio e l'obbligo del Ministero di concludere il procedimento. Ha ordinato all'Amministrazione di verificare e comunicare entro trenta giorni dalla pubblicazione o notificazione della sentenza la completezza della documentazione, oppure di richiedere entro lo stesso termine le integrazioni necessarie. Ha poi stabilito che il Ministero dovrà decidere definitivamente sull'istanza entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il giudice non ha riconosciuto direttamente il titolo, ma ha imposto all'Amministrazione di determinarsi espressamente sul suo riconoscimento o diniego, conformandosi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sui titoli professionali stranieri. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato fin d'ora quale Commissario ad acta il dirigente generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, con obbligo di provvedere nei medesimi termini. Le spese di lite sono state compensate per l'esistenza di oscillazioni nella giurisprudenza d'appello sui presupposti e sul procedimento per il riconoscimento dei titoli stranieri, in particolare riguardo all'Adeverinta ministeriale.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e l'adozione delle conseguenti misure in caso di silenzio-inadempimento.
l. 241/1990
Il termine generale di conclusione del procedimento era inutilmente decorso, concorrendo a integrare il silenzio rilevante ai fini processuali.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Impone all'autorità competente di verificare e comunicare la completezza della documentazione entro trenta giorni, oppure di richiedere nello stesso termine le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Impone l'adozione di un provvedimento espresso sul riconoscimento del titolo entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 99 c.p.a.
È richiamato attraverso i principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria, ai quali l'Amministrazione e il Commissario ad acta devono conformarsi.
Massime di principio
- Sussiste un silenzio-inadempimento rilevante ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. quando il privato ha presentato un'istanza idonea a far sorgere l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e sia decorso il termine previsto dalla legge senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitativo conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni dal ricevimento della domanda la completezza della documentazione, comunicando l'esito all'interessato o richiedendo le integrazioni necessarie, e deve decidere sull'istanza entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- L'accertamento giudiziale dell'obbligo di provvedere sul riconoscimento di un titolo straniero non comporta il riconoscimento diretto del titolo da parte del giudice, ma impone all'Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa di riconoscimento o diniego.
- Quando l'Amministrazione permane inerte anche dopo l'ordine giudiziale di provvedere, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, individuandolo nel dirigente generale competente e stabilendo che operi senza facoltà di delega e senza compenso.
- L'Amministrazione e l'eventuale Commissario ad acta, nel decidere sul riconoscimento di titoli professionali conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi elaborati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →