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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19020/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo congrua la motivazione della sentenza impugnata che aveva escluso i presupposti dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la presenza di due precedenti specifici dell'imputata, risalenti al 2017 e al 2021. Conseguentemente ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello resa in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., che aveva confermato la condanna per rapina e lesioni personali commessi il 27 maggio 2022. Nel ricorso ha dedotto esclusivamente la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo, in sostanza, che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    Indica che la decisione di merito era stata resa in sede di rinvio.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile, perché esclusa in presenza di precedenti specifici dell'imputata.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la motivazione di merito valorizzi precedenti specifici dell'imputato, anche se risalenti, come indice ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità.
  • In sede di legittimità, la Corte non riconsidera il merito se la decisione impugnata contiene una motivazione congrua e non manifestamente illogica sull'insussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaLesioniCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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