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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13085/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria e ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state poste definitivamente a carico delle parti che le avevano anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Puglia, sezione di Taranto, nell’ambito di una controversia tributaria. Nel corso del giudizio di legittimità, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni nella l. n. 96 del 2017, e che la domanda era risultata regolare. È stato inoltre accertato che il contribuente aveva versato quanto dovuto per perfezionare la definizione agevolata. Sulla base di tali circostanze, la controversia non richiedeva più una decisione nel merito.

Norme richiamate

  • art. 11 del d.l. n. 50 del 2017

    è richiamato come base normativa della definizione agevolata della controversia tributaria; il perfezionamento della procedura, in presenza di domanda regolare e del pagamento dovuto, determina la cessazione della materia del contendere

  • l. n. 96 del 2017

    legge di conversione del d.l. n. 50 del 2017, richiamata quale fonte della disciplina di definizione agevolata

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce validamente a una procedura di definizione agevolata della lite tributaria e versa integralmente quanto dovuto, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione normativa applicabile.
  • La verifica della regolarità della domanda di definizione e dell’avvenuto pagamento è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione senza esame del merito del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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