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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35544/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per la violazione dell'art. 7, comma 15-bis, del Codice della strada, in relazione allo svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo su pubblica via e alla recidiva nel biennio per precedente violazione amministrativa. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Con il primo motivo sosteneva che non fosse stata provata l'effettiva attività di parcheggiatore abusivo, lamentando motivazione contraddittoria e illogica e chiedendo una rivalutazione del merito. Con il secondo motivo contestava la prova della definitività della precedente violazione amministrativa del 15/01/2019, assumendo che la Corte territoriale avesse fondato la recidiva su deduzioni generiche e non riscontrate e che mancasse una prova documentale della definitività del verbale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, osservando che i giudici di merito avevano congruamente valorizzato la deposizione dell'agente che aveva osservato l'imputato svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, affermando che per provare la recidiva nel biennio non è necessaria una documentazione rigorosa della definitività del precedente illecito, essendo sufficiente un minimo di prova, quale la testimonianza dell'operante o la produzione del verbale, specie in assenza di elementi contrari offerti dalla difesa. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, D.Lgs. 285/1992

    norma incriminatrice/contravvenzionale posta a base della condanna per attività di parcheggiatore abusivo con recidiva nel biennio

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    il giudice di legittimità non può rivalutare il merito né sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella dei giudici di merito

  • Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic

    ai fini della prova della recidiva nel biennio non è necessaria una prova documentale della definitività del precedente illecito; basta un minimo di prova e l'assenza di elementi contrari

  • Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi

    conferma il medesimo principio sulla sufficienza di un minimo di prova della definitività del pregresso illecito amministrativo

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, né la sostituzione della valutazione di merito con una diversa ricostruzione probatoria.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione delle prove quando la sentenza impugnata offra una motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica, fondata su elementi probatori specifici.
  • Per la dimostrazione della recidiva amministrativa prevista dalla disciplina sul parcheggiatore abusivo non è indispensabile un'attestazione documentale della definitività del precedente accertamento: è sufficiente un principio di prova, purché non smentito da elementi contrari forniti dalla difesa.
  • La contestazione generica dell'attendibilità del testimone non basta a scalfire una motivazione che valorizzi la deposizione dell'operante e l'assenza di prova contraria sull'impugnazione o sul pagamento della precedente sanzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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