Sentenza n. 3753/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.983/2024 della Corte di Appello di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 983/2024 della Corte di Appello di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stata riconosciuta, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Deduceva l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza tuttavia dimostrare l’avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello. Ha ordinato all’Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, la cui misura deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non sono vincolanti per l’Amministrazione, che deve verificarne l’esatta misura e decorrenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Attribuisce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell’avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Costituiscono i parametri legali per verificare la spettanza, la misura e la decorrenza degli interessi sul credito portato dal titolo, senza che i conteggi della parte creditrice siano vincolanti per l’Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Regolano, rispettivamente, la condanna alle spese nel processo amministrativo e l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’amministrazione debitrice di adempiere entro un termine congruo, quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato e il termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche è decorso.
- Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito: la sua funzione è rendere effettivo il diritto già riconosciuto dal titolo, la cui esatta consistenza deriva dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l’amministrazione in sede di ottemperanza; l’importo dovuto deve essere verificato secondo il titolo giudiziale e i parametri legali concernenti misura e decorrenza degli interessi.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore e stabilendo il termine per l’esecuzione sostitutiva.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa oggetto dell’ordine di esecuzione, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività di commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 lug 2026Sentenza n. 13218/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 18 lug 2026Sentenza n. 2146/2026 - Palermo, Sezione 1
- Sentenza · 18 lug 2026Sentenza n. 3743/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 18 lug 2026Sentenza n. 3744/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 18 lug 2026Sentenza n. 3745/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 18 lug 2026Sentenza n. 3746/2026 - Milano, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →