Cassazione Civile, Ordinanza n. 27218/2024 del 21/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agenzia di viaggi)
La controversia
La società ricorrente impugnava due verbali della polizia municipale con cui le era stata contestata la violazione degli artt. 85, comma 4, e 116, commi 16 e 18, del Codice della strada, per avere adibito a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso e per avere svolto il servizio senza il relativo certificato di abilitazione professionale. In fatto, la società sosteneva di avere utilizzato una propria autovettura, nell’ambito di un pacchetto turistico "tutto compreso", per svolgere un’escursione guidata e trasportare i turisti. La censura in cassazione era duplice: da un lato si deduceva la violazione degli artt. 82, 83 e 85 C.d.S. e del D.M. 4 luglio 1994, assumendo che il trasporto di persone per finalità turistiche, in connessione con l’attività tipica di un’agenzia di viaggi, non potesse essere qualificato come uso di terzi né come noleggio con conducente; dall’altro si deduceva la violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 689/1981 e degli artt. 85 e 116 C.d.S., perché l’interpretazione del giudice di merito avrebbe esteso in modo analogico una fattispecie sanzionatoria a una condotta che, secondo la ricorrente, era lecita e rientrava nell’uso proprio del veicolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, li ha esaminati congiuntamente e ha cassato la sentenza del Tribunale di Siena. Decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l’originaria opposizione ai verbali e ha annullato le ordinanze-ingiunzione. La Corte ha affermato che l’attività di un’agenzia di viaggi può comprendere direttamente anche il trasporto di persone, quando sia strumentale a un servizio turistico o a un’escursione organizzata, e che l’utilizzo di una propria autovettura in tale contesto integra uso proprio del veicolo, non uso di terzi né servizio abusivo di noleggio con conducente. Ha quindi escluso la sanzionabilità della condotta e, per conseguenza, ha condannato l’amministrazione al rimborso delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 82 C.d.S.
Distingue l’uso proprio dall’uso di terzi; il trasporto turistico svolto con autovettura propria da parte dell’agenzia, se strumentale all’attività d’impresa, non integra uso di terzi.
art. 83 C.d.S.
La disciplina sull’uso proprio riguarda gli autobus, non le autovetture; non è applicabile al caso dell’autovettura di proprietà dell’agenzia.
art. 85 C.d.S.
Non ricorre la fattispecie sanzionatoria del noleggio con conducente abusivo quando il trasporto è servizio turistico collaterale e strumentale all’escursione organizzata dall’agenzia.
art. 116 C.d.S.
La sanzione collegata alla mancanza del certificato di abilitazione professionale non è applicabile se la condotta non integra l’illecito presupposto.
art. 1 l. 24 novembre 1981 n. 689
In materia sanzionatoria vale il principio di legalità; non è consentita l’applicazione di una sanzione a una condotta non tipizzata come illecita.
art. 2 l. 24 novembre 1981 n. 689
È ribadito il divieto di analogia in materia di illeciti amministrativi sanzionatori.
art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689
Il profilo soggettivo era stato trattato dal giudice di merito, ma la Cassazione fonda la decisione soprattutto sull’assenza dell’illecito oggettivo.
art. 18 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79
Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi, ma anche altre prestazioni turistiche a servizio dei clienti.
art. 33 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79
Tra i servizi turistici rientra il trasporto di persone, oltre ad altri servizi turistici accessori o residuali.
art. 2 R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523
Tra le attività consentite alle agenzie di viaggio vi è l’organizzazione di escursioni e il noleggio di autovetture; il noleggio è facoltà aggiuntiva e non obbligo di rivolgersi a terzi.
art. 54 C.d.S.
Richiamato per distinguere autobus e autovetture, rilevando che le autovetture hanno fino a nove posti e sono soggette a un regime diverso.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso la causa nel merito senza rinvio.
Massime di principio
- L’agenzia di viaggi può ricomprendere nella propria attività anche servizi di trasporto di persone, se funzionali e strumentali a un’escursione o a un pacchetto turistico organizzato.
- Quando il trasporto è svolto con un veicolo di proprietà dell’agenzia e serve direttamente l’esecuzione del servizio turistico, il mezzo è utilizzato ad uso proprio e non ad uso di terzi.
- In materia sanzionatoria amministrativa non è consentita un’interpretazione estensiva o analogica della fattispecie incriminatrice per attrarre condotte che non ne integrano gli elementi costitutivi.
- La disciplina restrittiva prevista per l’uso proprio degli autobus non può essere automaticamente estesa alle autovetture, che sono assoggettate a un regime diverso.
- Se la Corte di cassazione ritiene già accertati i fatti rilevanti e non sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori, può decidere nel merito annullando direttamente il provvedimento sanzionatorio.
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