Regolamento (UE) 2025/1222
Regolamento delegato (UE) 2025/1222 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco armonizzato delle classificazioni ed etichettature di numerose sostanze ai sensi del CLP. Le modifiche recepiscono i pareri del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA e riguardano sia nuove classificazioni sia l’aggiornamento di classificazioni già esistenti. Sono fissate anche le date di applicazione, con un periodo transitorio fino al 1 febbraio 2027 e la possibilità di conformarsi anticipatamente.
Modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) aggiornando la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze pericolose, con inserimenti e sostituzioni nell’allegato VI, parte 3, tabella 3.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori, fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze e miscele soggette al regolamento (CE) n. 1272/2008, limitatamente alle sostanze elencate nell’allegato del regolamento delegato. Incide sul mercato dell’Unione europea e, in quanto atto rilevante ai fini del SEE, anche nel contesto SEE. Sono interessate le attività di classificazione, etichettatura e imballaggio; non disciplina aspetti estranei al sistema CLP. L’applicazione obbligatoria decorre dal 1 febbraio 2027, con facoltà di applicazione anticipata dalla data di entrata in vigore.
Aggiornamento della classificazione armonizzata di determinate sostanze
Il regolamento delegato (UE) 2025/1222 modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, noto come CLP, intervenendo sull’allegato VI, parte 3, tabella 3, che contiene l’elenco delle classificazioni e dell’etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose. L’intervento recepisce i pareri scientifici del RAC dell’ECHA relativi a un gruppo di sostanze e aggiorna il quadro europeo di classificazione per la tutela della salute umana e dell’ambiente.
Contesto e base giuridica
La Commissione fonda l’atto sull’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Nei considerando si chiarisce che l’allegato VI del CLP contiene le classificazioni armonizzate sulla base dei criteri dell’allegato I del medesimo regolamento e che, a seguito di proposte trasmesse all’ECHA, il comitato per la valutazione dei rischi ha espresso i propri pareri in data 16 marzo 2023, 8 giugno 2023 e 14 settembre 2023. La Commissione segnala inoltre di aver esaminato osservazioni supplementari presentate con riguardo all’ossido di diazoto, ma di non averle ritenute sufficienti a mettere in dubbio l’analisi scientifica del RAC.
Oggetto delle modifiche all’allegato VI
L’allegato del regolamento contiene due tipi di intervento: inserimento di nuove voci e sostituzione di voci già esistenti.
Tra le nuove voci inserite figurano, in particolare:
- acido 2-etilesanoico, monoestere con propan-1,2-diolo;
- estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce;
- N-1-naftilanilina; N-fenilnaftalene-1-ammina;
- propil 4-idrossibenzoato;
- α,α’-propilenedinitrilodi-o-cresolo;
- ozono;
- ossido di diazoto;
- tris(pirofosfato) di tetraferro; pirofosfato ferrico;
- 2-fenilpropene; α-metilstirene;
- trisolfuro di tetrafosforo; sesquisolfuro di fosforo;
- petoxamide;
- 1,1-dicloroetilene; cloruro di vinilidene;
- bixlozone;
- estratti di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuti con solventi idrocarburici o con biossido di carbonio supercritico;
- fluoroetilene;
- metacrilato di tetraidrofurfurile;
- etere di 2,3-epossipropile e isopropile;
- trimetil fosfato;
- isocianato di 3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesile; isoforone diisocianato;
- 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile;
- folpet;
- 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene;
- clopyralid;
- butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile;
- captan;
- dinotefuran;
- ott-2-inoato di metile;
- proquinazid;
- etere di 2,3-epossipropile e o-tolile;
- 2-metil-2H-isotiazol-3-one cloridrato.
Per ciascuna di tali sostanze il regolamento indica la classificazione armonizzata, con le relative indicazioni di pericolo, pittogrammi, avvertenze e, quando pertinenti, limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA.
Sostituzione delle classificazioni già esistenti
Sono aggiornate le voci già presenti per varie sostanze, tra cui:
- 2-fenilpropene; α-metilstirene;
- petoxamide;
- trisolfuro di tetrafosforo; sesquisolfuro di fosforo;
- 1,1-dicloroetilene; cloruro di vinilidene;
- isocianato di 3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesile; isoforone diisocianato;
- folpet;
- captan;
- clopyralid;
- proquinazid;
- butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile.
L’effetto pratico è l’adeguamento della classificazione armonizzata alle valutazioni più recenti, con possibili impatti sulla classificazione delle miscele contenenti tali sostanze, sull’etichettatura, sull’imballaggio e sugli obblighi di comunicazione a valle della catena di approvvigionamento.
Profili di pericolo evidenziati dall’allegato
Le nuove e aggiornate voci coprono un ampio spettro di pericoli previsti dal CLP, fra cui:
- cancerogenicità;
- mutagenicità;
- tossicità per la riproduzione;
- tossicità acuta;
- corrosione/irritazione cutanea e gravi lesioni oculari;
- sensibilizzazione cutanea e respiratoria;
- tossicità specifica per organi bersaglio, sia per esposizione singola sia ripetuta;
- pericolosità per l’ambiente acquatico.
In più casi sono fissati fattori M e valori STA utili per la classificazione delle miscele. Il testo riporta anche soglie di concentrazione specifiche per alcune classi, ad esempio per sensibilizzazione cutanea o tossicità per organi bersaglio.
Entrata in vigore, applicazione e transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione generale è differita al 1 febbraio 2027, così da consentire ai fornitori di adeguare etichettatura e imballaggio e di smaltire le scorte esistenti in conformità agli obblighi già previsti.
È tuttavia espressamente consentita l’applicazione anticipata: i fornitori possono, dalla data di entrata in vigore, classificare, etichettare e imballare sostanze e miscele secondo il regolamento CLP come modificato dal presente atto.
Rilievo operativo per i professionisti
Per gli operatori del settore chimico, il regolamento implica la necessità di verificare, per le sostanze elencate nell’allegato, l’impatto sulla classificazione di prodotto, sulle etichette, sulle schede di dati di sicurezza e sulla gestione delle miscele. Per gli avvocati e i commercialisti che assistono imprese della filiera, la data chiave è il 1 febbraio 2027, fermo restando che l’adeguamento può essere anticipato già dalla data di entrata in vigore.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Mira a modificare l’allegato VI, parte 3, tabella 3, che contiene l’elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate di sostanze pericolose.
Aggiornamento sulla base dei pareri RAC
Le nuove o aggiornate classificazioni derivano da proposte trasmesse all’ECHA ai sensi dell’articolo 37 del regolamento CLP e dai pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) del 16 marzo 2023, 8 giugno 2023 e 14 settembre 2023. La Commissione ha anche esaminato informazioni supplementari ricevute sul parere relativo all’ossido di diazoto, senza ritenerle idonee a mettere in dubbio l’analisi scientifica del RAC.
Integrazione di nuove voci nell’allegato VI
Sono inserite nell’allegato VI, parte 3, tabella 3, nuove voci per numerose sostanze, tra cui: acido 2-etilesanoico, monoestere con propan-1,2-diolo; estratti di Chrysanthemum cinerariaefolium; ozono; ossido di diazoto; cromato di bario; bixlozone; trimetil fosfato; fluoroetilene; 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene; 2-metil-2H-isotiazol-3-one cloridrato; dinotefuran; e altre, con indicazione delle rispettive classi di pericolo, indicazioni di pericolo, pittogrammi, avvertenze, limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA.
Sostituzione di voci esistenti
Sono sostituite le classificazioni armonizzate di sostanze già presenti nell’allegato VI, tra cui 2-fenilpropene (α-metilstirene), petoxamide, trisolfuro di tetrafosforo, 1,1-dicloroetilene (cloruro di vinilidene), isoforone diisocianato, folpet, captan, clopyralid, proquinazid e butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile, con aggiornamento delle classi di pericolo, delle indicazioni H, dei pittogrammi e, ove previsti, dei limiti specifici e dei fattori M.
Classificazioni rilevanti e principali effetti normativi
Le nuove voci includono numerose classificazioni pericologiche, ad esempio cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, sensibilizzazione cutanea/respiratoria, tossicità acuta, STOT e pericolosità per l’ambiente acquatico. Per alcune sostanze sono introdotti o confermati limiti di concentrazione specifici e valori STA, che incidono sulla classificazione delle miscele contenenti tali sostanze.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1 febbraio 2027. Tuttavia, i fornitori possono già dalla data di entrata in vigore classificare, ეტichettare e imballare sostanze e miscele secondo il nuovo testo modificato del regolamento CLP.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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