Cassazione Civile, Sentenza n. 9719/2020 del 26/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori procedenti)
La controversia
Nel 1989 un venditore promise in vendita a due coniugi alcuni immobili. Nel 1993 gli acquirenti agirono per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.; il venditore morì durante il processo e gli eredi proseguirono il giudizio. Il Tribunale di Belluno qualificò l’atto come compravendita definitiva e lo dichiarò nullo per mancanza degli estremi della concessione edilizia e della dichiarazione di ultimazione dell’immobile prima del 1° settembre 1967; la Corte d’appello di Venezia confermò il rigetto della domanda e condannò gli acquirenti alle spese. Nel 2009 gli eredi notificarono agli acquirenti precetto per le spese liquidate in appello. Gli intimati proposero opposizione, deducendo la nullità del precetto e opponendo in compensazione un credito di Euro 1.942,70 per la quota di spese della consulenza grafologica e un credito di Euro 19.883,59 per la restituzione del prezzo pagato in esecuzione del contratto nullo; chiesero inoltre in via riconvenzionale la restituzione dell’eventuale eccedenza. Il Tribunale accolse la compensazione per Euro 1.942,70, ritenne dovute le spese del precetto e rigettò la domanda restitutoria. In appello, promosso dagli acquirenti e incidentale condizionato dagli eredi, la Corte d’appello riconobbe il credito restitutorio sulla base della quietanza contenuta nel contratto, reputò non prescritto il credito perché sorto con il passaggio in giudicato della pronuncia di nullità e considerò interruttiva la precedente istanza di verificazione della scrittura; rideterminò inoltre le spese di precetto e dichiarò inammissibile per tardività l’eccezione degli eredi sull’inammissibilità dell’opposizione. Gli eredi ricorsero per cassazione con cinque motivi: 1) la nullità del contratto avrebbe travolto anche la dichiarazione di quietanza; il documento sarebbe stato prodotto tardivamente o non ritualmente, e sarebbe erronea l’argomentazione sulla sua eventuale ricostruzione d’ufficio; 2) il credito restitutorio sarebbe prescritto, decorrendo la prescrizione dal pagamento effettuato il 7 aprile 1989 e non dal giudicato sulla nullità; 3) l’istanza di verificazione non avrebbe interrotto la prescrizione e la relativa interruzione non poteva essere rilevata d’ufficio; 4) la contestazione della misura delle spese di precetto sarebbe stata proposta per la prima volta in appello e, in subordine, la liquidazione originaria sarebbe corretta; 5) l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione sarebbe stata sollevata tempestivamente già davanti al Giudice di pace.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la nullità del contratto non travolge automaticamente la dichiarazione di quietanza, che può conservare autonomia e valore probatorio; la censura sulla produzione del documento è stata dichiarata inammissibile perché non attaccava l’ulteriore ratio secondo cui il contratto e il suo contenuto erano stati costantemente e pacificamente richiamati, mentre la critica all’argomento sulla ricostruzione d’ufficio del fascicolo era rivolta a un passaggio ad abundantiam. Il secondo motivo è stato accolto: la prescrizione del diritto alla restituzione dell’indebito decorre dal pagamento, non dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità. Il terzo motivo è stato rigettato quanto alla possibilità di rilevare d’ufficio l’interruzione della prescrizione, trattandosi di eccezione in senso lato, ma accolto quanto all’inefficacia interruttiva dell’istanza di verificazione, diretta a dimostrare la validità del contratto e incompatibile con la pretesa restitutoria fondata sulla sua invalidità. Il quarto motivo è stato accolto nella censura principale: nell’opposizione esecutiva la contestazione della misura delle spese del precetto deve essere proposta tempestivamente con l’atto introduttivo e non può essere aggiunta in appello; la censura subordinata sul calcolo è rimasta assorbita. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato riportato il contenuto dell’atto di opposizione; inoltre, è conforme a diritto ammettere che il debitore deduca in compensazione nell’opposizione all’esecuzione un controcredito, anche illiquido, purché di importo certamente superiore al credito azionato. La Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1419 c.c.
La prima ragione è che, nel sistema del codice civile, il principio della conservazione degli effetti del negozio giuridico affetto da nullità parziale (art. 1419 c.c., comma 1: utile per inutile non vitiatur) costituisce la regola, mentre l’estensione all’intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l’eccezione
La nullità parziale non si estende automaticamente all’intero negozio: chi sostiene che la nullità travolga anche una dichiarazione autonoma deve dimostrare l’inscindibile connessione tra quella dichiarazione e le restanti clausole.
artt. 1362-1371 c.c.
Tale dimostrazione ovviamente non potrà che essere fornita con gli strumenti della logica deduttiva, o con presunzioni semplici, oppure offrendo una interpretazione del contratto che, in applicazione dei criteri di cui agli artt. 1362-1371 c.c., sveli la suddetta intima connessione tra la parte ed il tutto del testo contrattuale.
I criteri legali di interpretazione contrattuale possono essere impiegati per provare l’inscindibilità della clausola o dichiarazione rispetto al resto del negozio; in mancanza di tale prova opera la conservazione degli effetti autonomi.
art. 1199 c.c.
Il contratto, infatti, ha per effetto di far sorgere un obbligo, la quietanza ha invece per effetto dimostrare l’avvenuta estinzione di un debito; il primo è un negozio bilaterale, la seconda unilaterale; il primo è un negozio, la seconda un mero atto giuridico (Sez. L, Sentenza n. 786 del 17/02/1978, Rv. 390120 – 01); il primo può essere liberamente stipulato, la seconda forma oggetto di un obbligo imposto dalla legge (art. 1199 c.c.).
La quietanza ha funzione e natura autonome rispetto al contratto nel quale è inserita: documenta l’estinzione di un debito e, pertanto, la nullità del contratto non ne elimina di per sé l’efficacia probatoria.
art. 1422 c.c.
Una norma di questo tipo non avrebbe alcun senso se la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito non potesse decorrere se non una volta dichiarata la nullità del contratto.
La prescrizione dell’azione di ripetizione può maturare prima della pronuncia che dichiara la nullità del titolo; diversamente, la salvezza degli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione prevista dall’art. 1422 c.c. sarebbe priva di effetto utile.
art. 2943 c.c.
Ma il “giudizio” di cui si fa menzione nella norma appena ricordata deve essere un giudizio che abbia ad oggetto il diritto della cui prescrizione si controverte (Sez. 3, Sentenza n. 917 del 17/04/1964, Rv. 301297 – 01); oppure un giudizio dal cui esito dipende l’esistenza di quel diritto “con stretto nesso di causalità” (Sez. 1, Sentenza n. 14427 del 07/06/2013, Rv. 626602 – 01).
L’interruzione giudiziale della prescrizione richiede un atto relativo al diritto prescritto oppure un giudizio dal cui esito dipenda strettamente l’esistenza di quel diritto. L’istanza di verificazione volta a sostenere la validità del contratto non interrompe la prescrizione del credito restitutorio che presuppone la nullità del medesimo contratto.
art. 216 c.p.c.
la prescrizione del diritto alla restituzione del prezzo, pagato in esecuzione di un contratto di vendita dichiarato nullo, non è interrotti dall’istanza con cui, nel giudizio avente ad oggetto la validità del contratto, il compratore, a fronte delle contestazioni del venditore, abbia proposto ex art. 216 c.p.c. istanza di verificazione dell’autenticità della sottoscrizione del venditore
L’istanza di verificazione della sottoscrizione, proposta per provare l’autenticità del contratto, non interrompe la prescrizione del diritto alla restituzione del prezzo pagato in forza del contratto poi dichiarato nullo, perché è logicamente incompatibile con la pretesa restitutoria.
art. 167 c.p.c.
La Corte d’appello ha ritenuto che sia sempre ammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta al fine di far valere un controcredito nei confronti del creditore esecutato e tale ratio decidendi non solo è stata impugnata in modo puramente assertivo ed immotivato a pagina 28, terz’ultimo capoverso, del ricorso, ma è altresì conforme a diritto, avendo questa Corte già stabilito che nel giudizio di opposizione all’esecuzione è consentito al debitore dedurre in compensazione un suo controcredito, persino se illiquido, ma di importo certamente superiore al credito opposto, la cui sussistenza ed entità potrà essere accertata dal giudice dell’esecuzione.
Il giudizio di opposizione all’esecuzione ammette la deduzione in compensazione di un controcredito, anche illiquido, se di importo certamente superiore al credito azionato. La citazione dell’art. 167 c.p.c. nel testo riguarda la tardività dell’eccezione nel giudizio di merito e non fonda un’autonoma regola sostanziale ulteriore.
art. 1243 c.c.
per la quale, in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perchè quest’ultima, ex art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.
La compensazione giudiziale richiede che il controcredito sia accertabile dal giudice davanti al quale è opposto; non può essere pronunciata quando l’esistenza del controcredito dipende dall’esito di un altro giudizio ancora pendente.
art. 366 c.p.c.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non indica, nè trascrive, nè riassume, quale fosse il contenuto dell’atto di opposizione all’esecuzione in tesi da dichiarare inammissibile.
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non indica, trascrive o riassume l’atto processuale il cui contenuto è necessario per verificare la censura.
Massime di principio
- La nullità di un contratto non travolge automaticamente le dichiarazioni di scienza o di volontà in esso contenute. Una quietanza inserita nel contratto può conservare efficacia probatoria del pagamento se persegue uno scopo autonomo; chi ne sostiene l’assorbimento nella nullità deve dimostrare l’inscindibile connessione con il resto del negozio.
- Il diritto alla ripetizione dell’indebito derivante da un pagamento effettuato in esecuzione di un contratto nullo si prescrive a partire dalla data del pagamento, non dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nullità.
- Interrompe la prescrizione giudiziale soltanto l’atto relativo al diritto di cui si controverte, o il giudizio dal cui esito dipenda la sua esistenza con stretto nesso di causalità. L’istanza di verificazione della scrittura proposta per sostenere la validità del contratto non interrompe la prescrizione del diritto alla restituzione del prezzo fondato sulla nullità dello stesso contratto.
- Nell’opposizione esecutiva, il debitore deve dedurre tempestivamente con l’atto introduttivo la contestazione della misura delle spese richieste nel precetto; non può aggiungere in appello motivi di opposizione nuovi, salvo la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.
- Nell’opposizione all’esecuzione è consentito al debitore opporre in compensazione un proprio controcredito, anche illiquido, quando sia certamente superiore al credito azionato; la compensazione giudiziale, tuttavia, non può fondarsi su un controcredito la cui esistenza dipenda dall’esito non definitivo di un separato giudizio.
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