Sentenza n. 3719/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Bari, recante ingiunzione di rimozione di opere edilizie asseritamente realizzate entro la fascia di rispetto di trenta metri dal demanio marittimo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice avesse commesso un errore di fatto revocatorio nel ritenere non dimostrata l’incertezza circa l’esatta collocazione della linea di demarcazione tra demanio marittimo e area privata. Secondo la ricorrente, dagli atti e dalle perizie prodotte sarebbe risultata invece l’oggettiva incertezza del confine e, conseguentemente, l’erroneità dell’accertamento posto a fondamento dell’ordinanza demolitoria. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio dell’udienza, evidenziando l’avvio di un procedimento amministrativo per il rilascio del nulla osta previsto dall’art. 55 del Codice della navigazione relativamente alle opere controverse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di rinvio, ritenendo insussistenti le ragioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Il procedimento per il possibile rilascio del nulla osta ex art. 55 del Codice della navigazione costituiva infatti una sopravvenienza futura, ipotetica ed eventuale, non idonea a impedire la decisione di una causa già matura. Nel merito, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. L’ubicazione della linea demaniale costituiva proprio il punto controverso sul quale la sentenza revocanda si era pronunciata. Pertanto, l’eventuale erronea valutazione delle perizie e delle altre risultanze processuali avrebbe potuto configurare, al più, un error in judicando o un’errata lettura del materiale probatorio, ma non l’errore di fatto revocatorio, che presuppone un fatto non controverso e la sua incontrovertibile negazione o affermazione da parte del giudice. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle tre amministrazioni costituite, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 oltre accessori, mentre nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare
L’errore di fatto revocatorio non può riguardare un fatto costituente punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato; in tal caso, l’eventuale errore attiene alla valutazione delle risultanze processuali e integra, al più, un error in judicando.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali
Il rinvio dell’udienza richiede ragioni eccezionali attuali; una possibile futura sopravvenienza amministrativa non giustifica il differimento della decisione di una causa matura.
art. 55 Codice della navigazione
nulla osta [...] per le opere realizzate entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare
La norma è richiamata quale base del procedimento amministrativo sopravvenuto per il possibile rilascio del nulla osta, senza che il giudice ne esamini nel merito i presupposti.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando la decisione si fonda sulla supposizione o negazione incontrovertibile di un fatto non controverso nel giudizio; non sussiste quando la censura investe la valutazione o l’interpretazione delle prove relative a un punto specificamente dibattuto dalle parti.
- L’eventuale erronea lettura delle risultanze processuali, anche se potenzialmente decisiva, integra un error in judicando e non può essere fatta valere mediante revocazione per errore di fatto.
- Nel giudizio di revocazione, la verifica dell’errore denunciato deve essere compiuta con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sentenza revocanda; sopravvenienze amministrative future, ipotetiche ed eventuali non possono influenzare tale indagine retrospettiva.
- Quando la causa è matura per la decisione, il rinvio dell’udienza è ammissibile soltanto in presenza di ragioni eccezionali attuali; l’avvio di un procedimento amministrativo il cui esito non è ancora definito non costituisce, di per sé, una ragione eccezionale.
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