Sentenza del 14/03/2019 n. 7242 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato il diniego, formatosi per silenzio-rifiuto, dell'istanza di rimborso di Euro 13.107,48 versati a titolo di IRAP per gli anni d'imposta 2001-2004. Ha sostenuto che mancasse il presupposto dell'autonoma organizzazione, poiché utilizzava beni strumentali di valore modesto e un solo dipendente part-time con mansioni meramente esecutive di inserviente e addetto alle pulizie. Ha inoltre denunciato l'apparenza della motivazione della sentenza d'appello e la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997. L'eccezione di giudicato esterno relativa ad annualità precedenti è stata invece dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo adeguata la motivazione della CTR secondo il cosiddetto minimo costituzionale, ma ha accolto il secondo motivo. Ha stabilito che i modesti costi di ammortamento relativi a beni strumentali ordinari e l'impiego di un unico dipendente part-time con mansioni meramente esecutive non integrano, nel caso concreto, un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. Ha inoltre chiarito che il reddito elevato, da solo, non dimostra l'esistenza di tale organizzazione. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e riconoscendo il diritto al rimborso. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
Il requisito dell'autonoma organizzazione costituisce presupposto impositivo dell'IRAP.
L'IRAP è dovuta dal professionista soltanto quando l'attività sia autonomamente organizzata, ossia quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni o lavoro altrui eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio personale dell'attività.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura relativa all'omesso esame di un fatto decisivo non è fondata quando la motivazione della sentenza consente di individuare la ragione della decisione e supera il cosiddetto minimo costituzionale.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto errata l'applicazione del requisito dell'autonoma organizzazione ai fatti accertati.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Cass. SS.UU. n. 9451/2016
L'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
La verifica deve concentrarsi sull'effettivo grado di organizzazione dell'attività, considerando quantità e qualità dei beni impiegati e il ruolo dei collaboratori.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come interpretato da Cass. SS.UU. n. 8053/2014
La motivazione è sufficiente quando permette di ricostruire la ratio decidendi e il controllo logico-giuridico della decisione; non è necessario che il giudice risponda analiticamente a ogni argomentazione della parte.
Massime di principio
- Per i professionisti, l'IRAP non deriva automaticamente dall'esercizio autonomo dell'attività o dall'entità del reddito, ma richiede la presenza di un'autonoma organizzazione concretamente apprezzabile.
- L'impiego di beni strumentali ordinari e di valore modesto, normalmente necessari per esercitare la professione, non è sufficiente da solo a integrare il presupposto IRAP.
- Un solo collaboratore part-time addetto a mansioni meramente esecutive, come pulizia, segreteria o attività analoghe, normalmente non supera la soglia necessaria per configurare un'autonoma organizzazione.
- Un reddito elevato non costituisce, da solo, prova dell'autonoma organizzazione: occorrono elementi organizzativi ulteriori e specifici.
- Il giudicato formatosi su annualità precedenti deve essere fatto valere tempestivamente nel giudizio di merito; proporlo per la prima volta in Cassazione può comportare l'inammissibilità dell'eccezione.
- La valutazione resta comunque concreta e dipende dall'insieme degli elementi, tra cui numero e ruolo dei dipendenti, valore e natura dei beni strumentali, presenza di strutture organizzate e modalità effettive di svolgimento dell'attività.
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