Cassazione Penale, Sentenza n. 05896/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte di appello di Roma che aveva disposto la consegna alle autorità rumene ai fini dell'esecuzione di una pena (5 anni e 20 giorni) irrogata con sentenza rumena, contestando che la Corte non avesse adeguatamente motivato e non avesse valutato il radicamento in Italia (presenza familiare e lavorativa dal 2017) e le finalità di reinserimento sociale previste dalla normativa penitenziaria italiana e dall'art. 18-bis della legge n. 69/2005. In subordine chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE sulla compatibilità dell'art. 18-bis con il diritto dell'Unione alla luce della sentenza C-305/22.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte di appello di Roma aveva correttamente accertato il radicamento in Italia ma che, conformemente alla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'UE (C-305/22) e alla giurisprudenza di legittimità, l'adozione del rifiuto facoltativo della consegna per motivi di reinserimento sociale è subordinata al consenso espresso dello Stato emittente, manifestato tramite la trasmissione della sentenza di condanna corredata del certificato previsto dalla decisione quadro 2008/909/GAI. Poiché l'autorità rumena ha rifiutato di inviare il certificato e ha negato il consenso, la Corte di appello era vincolata a disporre la consegna. È stato inoltre richiamato che la Corte di appello aveva escluso l'esecuzione in Italia per il reato di guida senza patente per carenza del requisito della doppia punibilità, detraendo la relativa parte di pena. La cassazione ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato esecuzione alle formalità di legge.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamata in rapporto alle finalità della esecuzione della pena e alla tutela dei diritti della persona sottoposta a pena; menzionata tra le norme richiamate dal ricorrente
Legge 22 aprile 2005, n. 69
art. 18-bis, commi 2 e 2-bis
Disciplina il rifiuto facoltativo della consegna per le persone effettivamente e legittimamente residenti o dimoranti in Italia (radicamento) e mira a favorire il reinserimento sociale, ma, secondo la giurisprudenza e la CGUE, il suo esercizio è subordinato al consenso dello Stato emittente nei casi di mandato cd. esecutivo
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
artt. 1, comma 1; 13; 42, comma 2
Individualizza finalità del trattamento penitenziario (reinserimento sociale) e criteri di personalizzazione del trattamento e vicinanza dell'istituto alla dimora familiare, argomentazioni usate dal ricorrente per sostenere la presa in carico dell'esecuzione in Italia
Decisione quadro 2008/909/GAI (Consiglio)
Stabilisce la procedura di riconoscimento e presa in carico dell'esecuzione di una pena tra Stati membri tramite trasmissione della sentenza di condanna e di un certificato; nella prassi è lo strumento con cui lo Stato emittente manifesta il consenso all'esecuzione nello Stato di esecuzione
Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato di arresto europeo)
Prevede il motivo di rifiuto facoltativo basato sul luogo di esecuzione e il principio di promozione del reinserimento sociale, ma la Corte di giustizia ha interpretato la relazione con la decisione 2008/909 nel senso che la presa in carico unilaterale da parte dello Stato di esecuzione è preclusa senza il consenso dello Stato emittente
Sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, C-305/22
sentenza del 4 settembre 2025
Ha chiarito che, nei casi di mandato cd. esecutivo, l'autorità dello Stato di esecuzione che intenda rifiutare la consegna e prendere in carico l'esecuzione della pena deve ottenere il consenso dello Stato emittente tramite la trasmissione della sentenza e del certificato ex decisione quadro 2008/909; ha riscritto l'equilibrio fra l'interesse punitivo dello Stato emittente e l'interesse al reinserimento sociale nello Stato di esecuzione
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 6, n. 30618 del 08/09/2025; Sez. 6, n. 37387 del 14/11/2025
Confermano che, dopo la C-305/22, la Corte di appello deve richiedere ed ottenere il consenso espresso dello Stato emittente (con trasmissione della sentenza e del certificato) prima di opporre il rifiuto facoltativo della consegna e prendere in carico l'esecuzione della pena
Massime di principio
- Se è emesso un mandato di arresto europeo a fini esecutivi, lo Stato di esecuzione che voglia rifiutare la consegna per ragioni di radicamento e reinserimento sociale deve prima ottenere il consenso dello Stato emittente, manifestato con la trasmissione della sentenza e del certificato previsto dalla decisione quadro 2008/909/GAI; in assenza di tale consenso è vincolato a disporre la consegna
- Il radicamento in Italia (residenza, lavoro, famiglia) è elemento rilevante per valutare il rifiuto facoltativo della consegna, ma non è automaticamente decisivo: l'interesse punitivo dello Stato emittente può prevalere se quest'ultimo rifiuta il consenso sulla base di circostanze oggettive
- Quando parte della pena o singoli fatti non soddisfano il requisito della doppia punibilità nel diritto italiano, tale parte può essere esclusa o detratta dall'esecuzione in Italia; tuttavia tale valutazione non elimina la necessità del consenso dell'emittente per la presa in carico dell'esecuzione complessiva
- Dopo una pronuncia interpretativa della Corte di giustizia (come la C-305/22), la via del rinvio pregiudiziale è meno percorribile per questioni già oggetto di chiarimento comunitario; i giudici nazionali devono conformarsi alla linea interpretativa della CGUE
- Prassi consigliata: prima di adottare una decisione di presa in carico dell'esecuzione in alternativa alla consegna, l'autorità di esecuzione dovrebbe formalmente richiedere il consenso allo Stato emittente e ottenere la trasmissione della sentenza e del certificato della decisione quadro 2008/909 per evitare che la decisione sia annullata in sede di legittimità
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