Sentenza n. 4648/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 406/2024 del 16 aprile 2024 del Tribunale di Benevento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione della sentenza n. 406/2024 del Tribunale di Benevento. La sentenza aveva imposto al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di 2.000 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. È stata chiesta l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata l'inottemperanza, anche perché il Ministero, pur costituito, si è limitato a un atto di stile e non ha fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: il Ministero deve corrispondere, dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare, su richiesta della parte, una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individuato dal giudice quale base organizzativa per la nomina del Responsabile della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.
Massime di principio
- In presenza della mancata esecuzione di un giudicato che impone a un'amministrazione il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di adottare gli atti necessari all'esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, la costituzione dell'amministrazione con un atto meramente formale, senza allegazione di elementi ostativi all'adempimento, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza e l'accoglimento della domanda esecutiva.
- Quando il giudizio di ottemperanza riguarda il pagamento di una somma di denaro, su richiesta della parte il giudice può disporre un'astreinte decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la penalità può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto fino all'effettivo adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 935/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1632/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1633/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1634/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1636/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →