Ordinanza n. 108/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale per l’utilizzo della sala del commiato, deliberazioni consiliari di approvazione della disciplina e della convenzione, modulistica e rimborso spese
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato il regolamento comunale e le deliberazioni con cui il Comune ha disciplinato la messa a disposizione delle imprese funebri di una sala del commiato comunale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il primo motivo deduceva che il Comune, mettendo a disposizione la struttura, avrebbe esercitato un’attività funeraria, in violazione della normativa regionale. Il secondo motivo contestava la sussistenza, nella sala comunale, dei requisiti propri delle camere mortuarie previsti dall’art. 67-bis della l.r. Lombardia n. 33/2009, con implicazioni anche igienico-sanitarie. È intervenuta ad adiuvandum un’associazione rappresentativa del comparto funerario. In precedenza il TAR aveva disposto una verificazione affidata all’ATS di Brescia e aveva riservato al merito la valutazione dell’eventuale contrasto di interessi dell’associazione interveniente rispetto alle imprese funebri prive di una propria sala del commiato.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al secondo motivo, la verificazione svolta dall’ATS di Brescia ha accertato che la sala del commiato possiede i requisiti prescritti dall’art. 67-bis, comma 1, lett. m), della l.r. Lombardia n. 33/2009; pertanto, allo stato, la censura è stata ritenuta infondata. Quanto al primo motivo, il Collegio non ha ravvisato elementi per ritenere che il Comune svolga attività funeraria. Ha valorizzato la distinzione tra sala del commiato e casa funeraria e il contenuto del regolamento, secondo cui il Comune mette a disposizione esclusivamente i locali, restando escluse la gestione delle salme e la prestazione di servizi funebri, riservate alle agenzie incaricate dai familiari. La struttura è stata quindi qualificata, allo stato, come edificio demaniale destinato a riti funerari pubblici, attività non risultata vietata dalla legislazione vigente. È stato inoltre ritenuto indimostrato il danno grave e irreparabile, poiché l’impresa ricorrente può utilizzare la sala comunale per i defunti del territorio e continuare a servirsi della sala interna alla propria casa funeraria. L’intervento dell’associazione è stato ammesso limitatamente alla fase cautelare, con riserva al merito delle questioni relative al possibile contrasto di interessi. Le spese della fase cautelare sono state poste in solido a carico dell’impresa ricorrente e dell’associazione interveniente, per euro 1.500,00 oltre spese generali e accessori, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR è stato chiamato a pronunciarsi.
art. 67-bis, comma 1, lett. c), l.r. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33
È richiamato per distinguere la casa funeraria, struttura dalle funzioni più articolate, dalla sala del commiato.
art. 67-bis, comma 1, lett. m), l.r. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33
Individua i requisiti della sala del commiato e, in particolare, i requisiti propri delle camere mortuarie, verificati dall’ATS.
Massime di principio
- La messa a disposizione da parte di un Comune di locali destinati a sala del commiato non integra, di per sé, esercizio di attività funeraria quando l’ente si limiti a rendere disponibili gli spazi ed escluda la gestione delle salme e la prestazione di servizi funebri, riservate alle agenzie incaricate dai familiari.
- La sala del commiato deve essere distinta dalla casa funeraria: quest’ultima può comprendere anche una sala del commiato, ma svolge funzioni più ampie e articolate; la mera disponibilità di una sala comunale non equivale quindi all’esercizio delle attività proprie di una casa funeraria.
- In sede cautelare, la censura relativa alla mancanza dei requisiti igienico-sanitari della sala del commiato può essere respinta quando una verificazione tecnica disposta dal giudice abbia accertato la conformità della struttura ai requisiti normativi applicabili.
- Il periculum in mora non è dimostrato quando il ricorrente conservi la possibilità di utilizzare la struttura comunale alle condizioni previste e disponga comunque di una sala interna presso la propria casa funeraria.
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