Cassazione Civile, Sentenza n. 22722/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva respinto l'opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa da SORIT per crediti relativi a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Tufano sosteneva in cassazione che l'opposizione all'ingiunzione ex r.d. 639/1910 dovesse essere regolata dall'art. 32 del d.lgs. 150/2011, con atto di citazione secondo il rito ordinario e senza termine di decadenza, e non dal termine di 30 giorni previsto dall'art. 7 del d.lgs. 150/2011. In concreto il ricorrente aveva contestato l'omessa o invalida notificazione dei verbali di accertamento, sostenendo di aver avuto conoscenza della sanzione solo tramite l'ingiunzione notificata dalla concessionaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura, confermando che quando l'opposizione all'ingiunzione mira ad impugnare l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento (ossia la formazione del titolo esecutivo), l'azione è regolata dall'art. 7 del d.lgs. 150/2011 e va proposta mediante ricorso depositato in cancelleria entro 30 giorni dalla notificazione del primo atto successivo idoneo a portare a conoscenza dell'interessato l'esistenza del verbale (es. ingiunzione, cartella, sollecito). Il giudice ha altresì ritenuto che il termine si computa in relazione al deposito e non solo alla mera notifica dell'atto di opposizione se introdotto in forma di citazione; ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della controricorrente (liquidate in euro 1.500 oltre oneri) e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento ulteriore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
R.D. 14 aprile 1910 n. 639
Disciplina l'opposizione all'ingiunzione di pagamento; la Corte conferma che l'opposizione può investire non soltanto la forma dell'ingiunzione ma anche la legittimità sostanziale del credito sottostante.
D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150
Regola il termine decadenziale (30 giorni) e la procedura per impugnare i verbali di accertamento delle sanzioni amministrative; la Corte stabilisce che l'azione volta a far valere l'omessa o invalida notificazione del verbale è soggetta a questo articolo e va proposta entro 30 giorni dalla notificazione del primo atto successivo idoneo a darne conoscenza.
D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150
Prevede la soggezione di talune controversie alle regole del rito ordinario di cognizione; la Corte distingue i casi in cui l'opposizione investe il merito sostanziale (applicabile art. 32) e quelli in cui si impugna la mancata notificazione del verbale (soggetti al termine di cui all'art. 7).
Codice di rito (Codice di procedura civile)
art. 360, primo comma, n. 3 e 4
Richiamato come criterio di censura in cassazione per vizio di motivazione e violazione di norme; la Corte respinge il motivo come infondato alla luce della giurisprudenza consolidata.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Norma procedurale che ha regolato il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale; applicata nella fase di trattazione del ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo alla luce del rigetto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
SS.UU. 22/09/2017 n. 22080 e successive pronunce (es. Cass. 18/11/2021 n. 35246)
Principio consolidato: se il destinatario della sanzione viene a conoscenza del verbale di accertamento solo tramite un successivo atto di riscossione o di notifica (cartella, ingiunzione, sollecito), l'impugnazione per omissione o nullità della notificazione del verbale deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 150/2011 entro 30 giorni dalla notificazione del primo atto idoneo.
Massime di principio
- Se si contesta l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento (cioè la formazione del titolo esecutivo), l'azione è regolata dall'art. 7 d.lgs. 150/2011 e va proposta entro 30 giorni dalla notificazione del primo atto successivo idoneo a portare a conoscenza la sanzione (es. ingiunzione, cartella, sollecito).
- La natura della contestazione è decisiva: se l'opposizione investe il merito sostanziale del credito, può applicarsi il rito ordinario (art. 32), ma se si mira a recuperare la possibilità di reagire per una mancata notificazione del verbale, si applicano i termini decadenziali del d.lgs. 150/2011.
- Il termine di 30 giorni va computato considerando l'atto idoneo a dare conoscenza del verbale; in caso di opposizione introdotta con citazione, rileva il deposito in cancelleria ai fini del termine.
- Quando la conoscenza del verbale deriva da un atto della riscossione emesso dalla concessionaria (ingiunzione, sollecito, cartella), tale atto è considerato idoneo a far decorrere il termine previsto dall'art. 7 d.lgs. 150/2011.
- In pratica: verificare immediatamente quale sia stato il primo atto che ha messo a conoscenza della pretesa, agire entro 30 giorni da quella notificazione e curare il deposito in cancelleria; in caso contrario il ricorso/opposizione rischia di essere dichiarato inammissibile per decadenza.
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