Sentenza n. 343/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'accertamento dell'obbligo di provvedere all'adeguamento della decorrenza giuridica della promozione dello stesso a Vice Sovrintendente in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020 e la conseguente retrodatazione della decorrenza della promozione per merito straordinario in data pari a quella del personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti, ossia al 01.01.2005, con provvedimento espresso a carattere vincolato entro un termine non superiore a trenta giorni; nonché del diritto del ricorrente alla retrodatazione dell'attribuzione della qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato dalla data di immissione in ruolo dei vincitori del primo concorso bandito dopo i fatti che hanno determinato la promozione per meriti straordinari dello stesso ricorrente, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera, sia in termini di anticipazione dei progressivi avanzamenti nel grado e sia in ragione degli encomi riconosciuti al ricorrente; nonché del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni provocati per il ritardato avanzamento di carriera, sia in termini di mancata corresponsione delle differenze retributive, sia in termini di perdita di chance di partecipazione ai concorsi per avanzamento di carriera, nel primo caso, demandando al datore di lavoro la quantificazione del risarcimento del danno in termini di differenze retributive, nel secondo caso con liquidazione del danno in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata retrodatazione della decorrenza giuridica della promozione a Vice Sovrintendente e mancata ricostruzione della carriera
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, promosso per merito straordinario a Vice Sovrintendente con decorrenza giuridica ed economica dal 29 luglio 2014, ha chiesto l'allineamento della decorrenza giuridica a quella più favorevole riconosciuta al personale che aveva conseguito la medesima qualifica mediante selezione o concorso successivi ai fatti, sino al 1° gennaio 2005. La domanda era fondata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020, che ha dichiarato illegittimo l'art. 75, primo comma, d.P.R. n. 335/1982 nella parte in cui non prevedeva tale allineamento. Il ricorrente ha chiesto anche la ricostruzione della carriera, l'anticipazione dei successivi avanzamenti, la valorizzazione degli encomi e il risarcimento del danno per differenze retributive e perdita di chance. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità, deducendo che il decreto di nomina e la relativa posizione in ruolo non erano stati tempestivamente impugnati e costituivano quindi un rapporto esaurito. Il ricorrente aveva inoltre partecipato a un successivo concorso per Vice Ispettore, impugnandone la graduatoria per ottenere il ricalcolo dell'anzianità, ma tale controversia era stata respinta; non aveva partecipato al primo concorso successivo ai fatti, bandito il 27 ottobre 2017.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli atti di nomina e di inquadramento nel pubblico impiego, compresa la determinazione della decorrenza giuridica, hanno natura autoritativa e incidono su interessi legittimi; pertanto devono essere impugnati tempestivamente nel termine decadenziale. Non è possibile ottenere, mediante un'azione di mero accertamento, la retrodatazione della decorrenza dopo aver prestato acquiescenza al provvedimento di nomina. La sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020 non travolge i rapporti amministrativi esauriti, ossia le situazioni consolidate per effetto della definitività degli atti non impugnati o del giudicato. Nel caso concreto, il decreto di promozione del 30 aprile 2015, notificato il 9 marzo 2016, con decorrenza dal 29 luglio 2014, non era stato impugnato. La successiva pronuncia di illegittimità costituzionale non consentiva quindi di rimettere in discussione la decorrenza ormai consolidata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
La disposizione disciplina la decorrenza delle promozioni per merito straordinario; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva l'allineamento alla decorrenza più favorevole riconosciuta al personale vincitore di selezioni o concorsi successivi.
art. 72 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 75 per sostenere che la nomina alla qualifica superiore per merito straordinario si perfeziona alla data dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale.
art. 24-quater d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
"i frequentatori che al termine dei corsi (…) abbiano superato l’esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente (…) con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo"
Prevede la decorrenza giuridica riconoscibile ai vincitori dei concorsi per Vice Sovrintendente, sulla quale si fondava la richiesta di allineamento del ricorrente.
sentenza Corte costituzionale n. 224 del 2020
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 d.P.R. n. 335/1982 nella parte in cui non prevedeva l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di Vice Sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole del personale che aveva conseguito la qualifica mediante selezione o concorso successivi ai fatti.
Massime di principio
- Gli atti di nomina e di inquadramento del personale in un rapporto di pubblico impiego non privatizzato hanno natura provvedimentale e autoritativa anche nella parte relativa alla decorrenza giuridica; le contestazioni sulla loro legittimità devono essere proposte mediante tempestiva impugnazione, non con una successiva azione di mero accertamento del diritto alla retrodatazione.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma posta a base di un provvedimento amministrativo non travolge i rapporti amministrativi esauriti: gli atti divenuti definitivi per mancata impugnazione o coperti da giudicato conservano i loro effetti finché non siano stati formalmente rimossi nei modi previsti dall'ordinamento.
- La pronuncia di illegittimità costituzionale che impone l'allineamento della decorrenza giuridica di una qualifica non consente di rimettere in discussione una posizione in ruolo ormai consolidata per mancata tempestiva impugnazione del relativo provvedimento di nomina.
- Quando la pretesa sostanziale incide su una posizione già definita da un atto amministrativo autoritativo non impugnato, la domanda di accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e al risarcimento dei conseguenti danni è inammissibile, perché non può eludere la decadenza dall'impugnazione dell'atto presupposto.
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