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Sentenza

Sentenza n. 3601/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento comunicato e conosciuto in data 11.07.2025 con cui il ricorrente veniva giudicato inidoneo al servizio nella Guardia di Finanza ed escluso dal concorso; - del Verbale di visita medica di primo accertamento, unitamente agli atti e relazioni presupposte e del relativo giudizio, conosciuti in data 10.09.2025 - della eventuale graduatoria provvisoria e finale e del relativo provvedimento di approvazione, in parte qua, che ad oggi non si conoscono; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale; per l'accertamento - del diritto alla ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi del concorso e al conseguente aggiornamento della graduatoria, se approvata.

Giustizia amministrativa202601186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per giudizio di inidoneità al servizio nella Guardia di Finanza, fondato sulla presenza di un tatuaggio visibile con l’uniforme e su una valutazione relativa ai tratti di personalità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il giudizio di inidoneità e la conseguente esclusione dal concorso deducendo violazione e falsa applicazione delle disposizioni del bando, della disciplina regolamentare sui requisiti psico-fisici e del decreto del Comandante generale della Guardia di Finanza; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento e arbitrarietà; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, correttezza, buona fede, equità e favor partecipationis. In particolare, ha contestato sia la valutazione sui tratti di personalità sia il rilievo relativo al tatuaggio situato sull’avambraccio sinistro, sostenendo che la visibilità fosse solo parziale, che il tatuaggio non fosse lesivo del decoro dell’uniforme o della dignità dell’istituzione e che l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare specificamente sulla sua natura e sulla concreta idoneità a compromettere il decoro. Ha inoltre dedotto l’irrilevanza o la non adeguata considerazione della circostanza che il tatuaggio fosse in fase di rimozione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l’esclusione come provvedimento plurimotivato, poiché ciascuna delle due ragioni poste dall’Amministrazione — la valutazione sui tratti di personalità e la presenza del tatuaggio visibile — era autonomamente idonea a sorreggere la decisione. Ne consegue che la legittimità anche di una sola motivazione è sufficiente a impedire l’annullamento dell’atto e rende superfluo l’esame delle censure rivolte all’altra ragione. Quanto al tatuaggio, il Collegio ha ritenuto che il bando prevedesse l’esclusione automatica per i tatuaggi visibili con qualsiasi uniforme in uso. In tale ipotesi la Commissione non esercita discrezionalità valutativa sulla lesività del tatuaggio, ma compie un mero accertamento tecnico relativo alla sua localizzazione e visibilità; la valutazione secondo cui la visibilità è incompatibile con il decoro dell’uniforme e con la dignità della condizione militare è già stata effettuata dalla lex specialis. Una valutazione tecnico-discrezionale sulla natura, dimensione o contenuto del tatuaggio è richiesta soltanto per tatuaggi non visibili, ma potenzialmente deturpanti, contrari al decoro o lesivi del prestigio delle istituzioni. L’accertamento della visibilità del tatuaggio sull’avambraccio, documentato fotograficamente, è stato quindi ritenuto sufficiente e adeguatamente motivato. È stata inoltre ritenuta irrilevante la sua rimozione in corso, poiché i requisiti psico-fisici devono sussistere secondo la situazione rilevante per la procedura e, comunque, la rimozione deve essere completata al momento della verifica da parte della Commissione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 2, lett. c), punto 1, del bando di concorso

    in tema di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico [...] la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione dell’appartenente al Corpo della Guardia di finanza [...] In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: 1) visibili con qualsiasi uniforme in uso

    Per i tatuaggi visibili con qualsiasi uniforme in uso, la visibilità integra autonomamente la causa di esclusione e richiede soltanto un accertamento tecnico, senza una distinta valutazione discrezionale sulla lesività concreta.

  • art. 721 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    La disposizione è richiamata dal bando quale parametro relativo al decoro dell’uniforme e alla dignità della condizione dell’appartenente alla Guardia di Finanza.

  • titolo XVI, lettera I), n. 167, dell’allegato 1 al decreto del Comandante generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016

    tratti di personalità non perfettamente armonici e sintonici con note di grandiosità, che non controindicano l’adattamento a normali situazioni di vita

    La previsione è stata indicata dall’Amministrazione quale autonoma ragione di inidoneità, ma il TAR non ne ha esaminato la legittimità poiché ha ritenuto sufficiente la distinta motivazione relativa al tatuaggio visibile.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per giustificare l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggere la decisione, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a impedire l’annullamento dell’atto e rende superfluo l’esame delle censure rivolte alle altre motivazioni.
  • In una procedura concorsuale per l’arruolamento nella Guardia di Finanza, se la lex specialis stabilisce che la presenza di un tatuaggio visibile con qualsiasi uniforme in uso costituisce causa di esclusione, la Commissione deve compiere un accertamento tecnico sulla localizzazione e visibilità del tatuaggio, senza dover valutare ulteriormente la sua concreta lesività per il decoro dell’uniforme o per la dignità dell’istituzione.
  • La valutazione discrezionale sulla natura, sul contenuto o sulle dimensioni del tatuaggio è necessaria soltanto quando il tatuaggio non sia visibile con le uniformi in uso e il bando richieda di accertare se esso sia comunque deturpante, contrario al decoro, lesivo del prestigio delle istituzioni o indice di personalità abnorme.
  • Nelle procedure selettive, la rimozione non ancora completata di un tatuaggio non esclude la causa di inidoneità quando il requisito deve essere verificato con riferimento alla situazione effettivamente esistente al momento dell’accertamento dei requisiti psico-fisici; la rimozione deve essere già ultimata in tale momento.
  • La lex specialis non impugnata vincola l’Amministrazione e il giudice nella verifica dei requisiti di partecipazione e può predeterminare, entro i limiti della legge, che una determinata condizione obiettiva — quale la visibilità del tatuaggio — integri direttamente una causa di esclusione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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