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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36839/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Grosseto che aveva rigettato la sua istanza di riesame avverso il decreto del Pubblico Ministero del 30 dicembre 2022, con il quale era stato disposto il sequestro probatorio di materiale (trentotto taniche da cinque litri di olio e relativo materiale d'imballaggio) emerso da perquisizione domiciliare nell'ambito di indagini per plurimi furti aggravati. L'unico motivo di censura dedotto era la presunta violazione di legge per difetto assoluto di motivazione del decreto di sequestro, dovuto al fatto che gli atti di indagine a sostegno del provvedimento sarebbero stati prodotti solo successivamente alla sua emissione, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa per l'impossibilità di conoscere sin dall'inizio le ragioni dell'atto ablatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il decreto di sequestro del PM fosse adeguatamente motivato in modo conciso ma specifico, con contestazione del fatto, riferimento a elementi indiziari concreti e indicazione delle finalità istruttorie. Ha inoltre osservato che ulteriori oneri motivazionali sarebbero superflui rispetto all'oggetto del sequestro e al fatto contestato; che gli atti di indagine sono coperti dal segreto istruttorio e diventano ostensibili nei limiti e nei tempi previsti dall'istanza di riesame; e ha confermato che l'esercizio del diritto di difesa non risultava pregiudicato dalla produzione successiva degli atti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (PM in proc. Botticelli e altri, Rv. 273543)

    Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli e altri, Rv. 273543

    Conferma il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio, pur potendo essere conciso, deve specificare la finalità istruttoria e gli elementi indiziari che lo giustificano. Tale requisito è soddisfatto quando il provvedimento attribuisce in modo concreto lo scopo dell'azione ablativa e richiama elementi indiziari rilevanti.

  • Principio del segreto istruttorio

    Gli atti di indagine sono coperti da segreto istruttorio; la loro ostensione è regolata e può avvenire in occasione dell'istanza di riesame nei limiti ritenuti necessari dal Pubblico Ministero. Pertanto la mancata immediata produzione degli atti non determina automaticamente il vizio del decreto, se la motivazione del provvedimento è comunque chiara e specifica.

Massime di principio

  • Un decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica, anche se sintetica: indicazione del fatto contestato, elementi indiziari e finalità istruttorie sono i contenuti essenziali richiesti.
  • La mera produzione degli atti d'indagine in un momento successivo non annulla la validità del decreto se quest'ultimo è già basato su una motivazione concreta e comprensibile.
  • Il segreto istruttorio limita l'immediata accessibilità degli atti: l'ostensione avviene nei modi e nei tempi previsti (ad esempio con l'istanza di riesame) e non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa quando la motivazione del provvedimento è adeguata.
  • Nelle impugnazioni per difetto di motivazione è necessario dimostrare che l'assenza o l'insufficienza della motivazione ha effettivamente pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa; l'affermazione puramente assertiva di un danno non è sufficiente.
  • Per la difesa, best practice: contestare puntualmente la specificità della motivazione, richiedere formalmente l'ostensione degli atti coperti da segreto istruttorio e, se necessario, proporre tempestivamente motivi aggiunti per integrare la critica rispetto all'ordinanza di rigetto.
  • Le richieste manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende), quindi va valutata la fondatezza prima di proporre ricorsi in Cassazione.

Testo integrale

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