Ordinanza n. 85/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Quartu Sant'Elena n. -OMISSIS-; dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Quartu Sant'Elena n. -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, anche se allo stato non conosciuto, ivi comprese la relazione Tecnica ARPAS trasmessa al Comune di Quartu Sant'Elena con prot. -OMISSIS- (richiamata nelle Ordinanze sindacali); della nota di ARPAS, successiva al -OMISSIS- citata nell'Ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, senza indicazione di data e protocollo, “dalla quale si evince che per ulteriori misurazioni supplementari richieste dall'intimato la presenza di ARPAS non è prevista né necessaria e non si rilevano, da tale nota, elementi indiscutibili espressi da ARPAS che facciano discendere la redazione e l'attuazione del piano di bonifica da misurazioni interne ad abitazioni private”; del verbale di misurazione acustica eseguito dai tecnici ARPAS nell'abitazione degli esponenti in data -OMISSIS-; la nota -OMISSIS- del Nucleo di Vigilanza Ambientale; il verbale di accertata violazione da inquinamento autistico n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze sindacali che impongono l'eliminazione immediata delle emissioni rumorose e la predisposizione di un piano di bonifica acustica
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e agenzia ambientale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato, a seguito di trasposizione del ricorso dalla sede straordinaria, due ordinanze del Sindaco del Comune di Quartu Sant'Elena, adottate dopo un esposto di terzi e gli accertamenti fonometrici svolti da ARPAS presso le abitazioni dei segnalanti. Le ordinanze contestano il superamento del limite differenziale di immissione di 5 dBA nel periodo diurno, con livelli differenziali indicati fino a 22 dBA a finestre chiuse, e ordinano di adottare immediatamente gli accorgimenti necessari a eliminare le emissioni rumorose nonché di predisporre, entro quindici giorni, un piano di bonifica acustica redatto da un tecnico abilitato. Sono stati dedotti, per quanto emerge dall'ordinanza, la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; censure relative all'iscrizione dei tecnici ARPAS nell'elenco ENTECA; contestazioni sulla conformità degli accertamenti fonometrici alla normativa applicabile e sulla loro attendibilità, anche sulla base di una relazione peritale di parte; ulteriori doglianze rivolte agli atti istruttori e agli accertamenti presupposti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente, allo stato del sommario esame cautelare, un fumus boni iuris sufficiente. La censura relativa alla violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 è stata ritenuta non fondata, sia per la natura contingibile e urgente dell'ordinanza, sia perché gli accertamenti fonometrici devono necessariamente conservare carattere a sorpresa e non sono soggetti a comunicazione di avvio. Le deduzioni sull'iscrizione dei tecnici ARPAS nell'elenco ENTECA sono state considerate non pertinenti, poiché i requisiti dei tecnici competenti in acustica non apparirebbero applicabili all'attività istituzionale e pubblica di ARPAS, ma alle attività professionali, anche se svolte da dipendenti pubblici. Gli accertamenti fonometrici sono apparsi conformi alle disposizioni applicabili, alla luce delle definizioni contenute nella legge quadro sull'inquinamento acustico; la relazione tecnica di parte non è stata ritenuta sufficiente e la sua ammissibilità è stata contestata da ARPAS per la mancata iscrizione del redattore nell'elenco ENTECA. Quanto al periculum in mora, il giudice ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla tutela dall'inquinamento acustico rispetto al pregiudizio eminentemente economico dedotto dall'impresa. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il TAR ha precisato che le esigenze della ricorrente potranno essere salvaguardate mediante la fissazione dell'udienza di merito in tempi ragionevoli, previa istanza di prelievo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris, il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi.
art. 7 l. n. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina, nel caso esaminato, l'illegittimità delle ordinanze, avuto riguardo alla loro natura contingibile e urgente e alla necessità che gli accertamenti fonometrici siano svolti a sorpresa.
art. 1 l. n. 447/1995
Rileva per le definizioni normative applicabili agli accertamenti e alla disciplina dell'inquinamento acustico.
art. 2, comma 1, l. n. 447/1995
Rileva per le definizioni normative utilizzate dal giudice nel ritenere, in sede cautelare, conformi gli accertamenti fonometrici eseguiti da ARPAS.
art. 4, comma 1, DPCM 14/11/1997
5 dBA durante il periodo di riferimento diurno (06:00-22:00)
Individua il valore limite differenziale di immissione diurno richiamato nelle ordinanze e posto a confronto con i livelli acustici rilevati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata comunicazione di avvio del procedimento può essere giustificata dalla natura contingibile e urgente dell'ordinanza e dalla necessità che gli accertamenti tecnici, quali le misurazioni fonometriche, siano eseguiti senza preavviso per preservarne l'attendibilità.
- I requisiti di iscrizione nell'elenco ENTECA dei tecnici competenti in acustica non appaiono applicabili, per l'attività istituzionale e pubblica di ARPAS, nello stesso modo in cui si applicano all'attività professionale privata, anche quando l'attività istituzionale sia svolta da dipendenti pubblici.
- In sede cautelare, accertamenti fonometrici svolti dall'agenzia regionale per la protezione ambientale secondo le definizioni e la disciplina della legge quadro sull'inquinamento acustico possono essere ritenuti attendibili, ove le contestazioni della perizia di parte non risultino sufficienti a metterne in dubbio la conformità.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla tutela dall'inquinamento acustico può prevalere sul pregiudizio meramente economico lamentato dall'esercente dell'attività fonte delle emissioni, senza pregiudizio per la sollecita definizione del merito.
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