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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43340/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale, deducendo: a) vizio di qualificazione giuridica dei fatti relativi ai beni sottratti a Tracey Elaine Charnaud, che avrebbero dovuto configurare favoreggiamento personale e, per altri beni, l'ipotesi attenuata ex art. 648 c.p.; b) censura sulla qualificazione della condotta di fuga alla guida come resistenza, ritenendo che l'andatura non fosse necessariamente pericolosa; c) contestazione della determinazione della pena, dell'applicazione della recidiva e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con riferimento alla congruità degli aumenti per continuazione e recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti meri motivi di fatto volti a una rivalutazione alternativa delle prove, preclusa al giudice di legittimità; la Corte ha richiamato il principio per cui il travisamento del fatto non è deducibile in cassazione e ha rilevato che il ricorrente non ha indicato atti processuali specifici od elementi probatori il cui travisamento inficiasse la motivazione. Quanto al terzo motivo, è stato considerato generico e non specifico nelle critiche alla dosimetria della pena e all'applicazione della recidiva; la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti e l'aumento per continuazione e recidiva sulla base dei precedenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen.

    Le censure mosse sono state valutate alla stregua delle regole di ammissibilità dei motivi per la Cassazione; la Corte richiama che non sono ammissibili motivi che si risolvono in una rivalutazione dei fatti o del materiale probatorio (divieto di travisamento del fatto in sede di legittimità).

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte territoriale ha applicato il principio secondo cui per la ricettazione non è necessaria la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto: è sufficiente che non emerga la prova del contrario; dunque l'assenza di elementi che dimostrino la partecipazione al furto esclude l'esimente della concorrenza nel reato presupposto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che l'indole criminale dell'imputato e i precedenti penali ostassero al riconoscimento delle attenuanti generiche, utilizzate nella dosimetria della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in cassazione; la Corte ha altresì irrogato la sanzione alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Riferimento procedurale al fatto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle norme emergenziali/interventi legislativi richiamati.

  • legge n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)

    Richiamata per sottolineare che, nonostante la modifica normativa, permane il divieto per la Cassazione di sovrapporre la propria valutazione probatoria a quella del merito; il cambiamento non ha ampliato la possibilità di sindacare il travisamento del fatto in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti: i motivi che si risolvono in una diversa valutazione del materiale probatorio sono generalmente inammissibili.
  • Per impugnare con successo in Cassazione un vizio di motivazione occorre individuare specificamente gli atti processuali o gli elementi probatori omessi o travisati e dimostrare come questi compromettano in modo decisivo la coerenza logica della sentenza impugnata.
  • Le questioni di qualificazione giuridica (es. ricettazione vs favoreggiamento) possono essere vagliate in sede di legittimità solo se fondate su un errore di diritto manifesto e non su un diverso apprezzamento dei fatti.
  • La fuga in auto che renda pericolosa l'incolumità degli inseguitori o degli altri utenti della strada può integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta sia oggettivamente idonea a creare pericolo, come confermato dalla giurisprudenza richiamata.
  • I rilievi sulla dosimetria della pena, sull'applicazione della recidiva e sul riconoscimento delle attenuanti devono essere formulati in modo specifico e con riferimento agli elementi che il giudice avrebbe trascurato; generiche doglianze sono inammissibili.
  • Se una censura non è stata dedotta in appello o è solo genericamente prospettata in appello, la relativa deduzione in cassazione può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (ultima parte).

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