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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26922/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, e la Corte di appello aveva confermato la sentenza ritenendolo responsabile del concorso in truffa aggravata commessa in data 26 febbraio 2024. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, articolava tre gruppi di censure: il primo e il secondo riguardavano la sussistenza dei presupposti del reato e delle aggravanti, deducendo l'assenza dell'elemento oggettivo, l'inaffidabilità del riconoscimento operato dalla persona offesa, l'erronea valutazione dell'individuazione fotografica e delle dichiarazioni della persona offesa, la mancanza di indicazioni identificative nell'atto di individuazione e l'assenza di prova della disponibilità, da parte dell'imputato, degli oggetti sottratti; veniva inoltre contestato che dalle videoregistrazioni non fosse individuabile l'immagine dell'imputato e che l'aggravante fosse stata applicata in relazione al rapporto tra timore del pericolo immaginario e riconoscibilità dell'errore. Il terzo motivo investiva il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, nonché la condanna al pagamento delle statuizioni civili in favore della parte civile. Con memoria successiva la difesa ribadiva e sviluppava le stesse doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero manifestamente infondati perché riproponevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua, non apparente né manifestamente illogica, in un quadro di doppia conforme sulla attendibilità della persona offesa e sul riconoscimento dell'imputato. Ha escluso che le doglianze potessero tradursi in una rivalutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità. Anche il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sull'applicazione della recidiva, valorizzando i precedenti penali dell'imputato e la sua elevata professionalità nel delinquere; inoltre, la motivazione sul risarcimento del danno in favore della parte civile è stata ritenuta congrua. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 640, commi 2 n. 2 e 2-bis, cod. pen.

    norme richiamate per qualificare il fatto come concorso in truffa aggravata; la Corte conferma la corretta qualificazione giuridica del fatto e delle aggravanti una volta ritenuta corretta l'individuazione dell'autore.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen.

    norma invocata come base dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte osserva che le censure, in realtà, mirano a una inammissibile rivalutazione del fatto.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo nell'avviso finale relativo all'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa lettura degli elementi di fatto, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica, congrua e non manifestamente illogica.
  • Quando i giudici di merito rendono una motivazione conforme sui medesimi punti decisivi, in particolare sull'attendibilità della persona offesa e sul riconoscimento dell'imputato, le doglianze difensive che mirano a sovvertire tale valutazione sono tendenzialmente inammissibili o manifestamente infondate.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se non nei limiti di manifesta contraddizione o illogicità della motivazione.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni risultanza processuale, essendo sufficiente una motivazione globale che renda comprensibili le ragioni decisive della decisione; le deduzioni incompatibili con tale decisione devono intendersi implicitamente disattese.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di prendere in esame ogni circostanza favorevole dedotta dalle parti.
  • L'applicazione o il mantenimento della recidiva può essere sorretto da motivazione anche sintetica o implicita, specie quando la decisione valorizzi la persistente pericolosità desumibile dai precedenti penali e dalla prosecuzione del percorso delinquenziale.
  • Se la corretta individuazione dell'imputato come autore del fatto è adeguatamente accertata, la contestazione sulla qualificazione giuridica e sulle aggravanti, nei loro profili oggettivi e soggettivi, non può essere utilmente coltivata attraverso una mera contestazione fattuale priva di specifiche criticità logiche della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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