Cassazione Penale, Sentenza n. 5436/2022 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tozaj è stato condannato dal Tribunale di Genova per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione due coltelli a serramanico (art. 4 legge n.110/75). In cassazione il difensore ha proposto due motivi: 1) violazione dell'art. 42 c.p. sostenendo che l'imputato non era consapevole della presenza dei coltelli nella giacca (li aveva dimenticati dopo averli usati nell'orto); 2) applicabilità della causa di non punibilità per la lieve entità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che la condotta materiale di recarsi in aeroporto con i coltelli nella tasca fosse volontaria e cosciente; la questione della consapevolezza incide sulla qualificazione come dolo o colpa, ma non esclude la responsabilità per la contravvenzione. Il secondo motivo è stato invece accolto parzialmente: la Corte ha ritenuto che il primo giudice non abbia motivato il diniego della causa di non punibilità ex art.131-bis e, dato che nella sentenza di merito emergono elementi che rendono possibile l'applicazione dell'istituto (attenuanti riconosciute, modalità del fatto, natura degli strumenti, personalità dell'imputato), ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza di applicazione dell'art.131-bis e ha disposto il rinvio al Tribunale di Genova, in diversa composizione, per nuovo giudizio esclusivamente sulla sussistenza o meno della causa di non punibilità. Il ricorso è stato respinto nel resto.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 110/1975
Norma sulla detenzione e porto di armi e strumenti atti a offendere; applicata per sanzionare il porto, senza giustificato motivo, di due coltelli a serramanico fuori dall'abitazione.
art. 42 codice penale
Richiede la componente psichica (coscienza e volontà) a sorreggere l'azione. La Corte ha ritenuto che la condotta materiale di presentarsi in aeroporto con i coltelli nella tasca fosse volontaria e cosciente; la contestata mancata consapevolezza riguarda la distinzione tra dolo e colpa, non l'esclusione automatica della punibilità per la contravvenzione.
art. 131-bis codice penale
Causa di non punibilità per la lieve entità del fatto e per il profilo soggettivo. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha motivato il diniego richiesto dalle parti e che, dati gli elementi di fatto emersi (numero degli strumenti, luogo, attenuanti), va riesaminata l'applicabilità dell'istituto; la mancata motivazione ha imposto l'annullamento con rinvio.
art. 620 lett. i) codice di procedura penale
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio la sussistenza della causa di non punibilità. Qui la Corte ha ritenuto possibile tale valutazione ma ha comunque disposto il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione complessiva degli elementi di fatto.
Massime di principio
- La mancanza di consapevolezza del possesso di un oggetto contundente/incutente può incidere sulla qualificazione dolosa o colposa della condotta, ma non sempre esclude la responsabilità per reati contravvenzionali: la condotta materiale volontaria è rilevante.
- Se le parti chiedono l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice di merito deve motivare esplicitamente l'accoglimento o il rigetto; l'assenza di motivazione può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per un nuovo giudizio sul punto.
- La presenza di attenuanti e circostanze attenuanti (buon comportamento durante il controllo, natura degli strumenti, personalità dell'imputato, minima capacità a delinquere) rafforza la possibilità di applicare la causa di non punibilità per lieve entità, ma la valutazione complessiva rimane di competenza del giudice di merito.
- La Cassazione può, in casi previsti, rilevare direttamente la non punibilità ai sensi dell'art. 620 c.p.p., ma quando la decisione richiede una nuova valutazione dei fatti (numero degli strumenti, luogo, modalità) è preferibile rinviare al giudice di merito per un nuovo accertamento.
- In ipotesi di porto di armi o strumenti atti a offendere per fatti di lieve entità, è necessario valutare congiuntamente elemento soggettivo, modalità del fatto e pericolosità degli strumenti per decidere sull'applicabilità di misure estintive o esimenti come l'art. 131-bis.
Testo integrale
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