Ordinanza n. 16746/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione cautelare della graduatoria finale di merito di cui all’avviso pubblico su base distrettuale, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale in servizio presso il Ministero della Giustizia - Amministrazione Giudiziaria, reclutato ai sensi dell’art 13 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 e s.m.i , recante “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113”, profilo Operatore Data Entry Napoli, Area seconda, fascia economica F1, Codice DATA_NA, pubblicata in data 26.6.2026; della clausola di cui all’art. 6, comma 16, del bando; dei criteri da valutazione dei titoli, di cui all’art. 8 del bando; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito della procedura distrettuale per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, profilo Operatore Data Entry Napoli, pubblicata il 26 giugno 2026, nonché la clausola del bando e i criteri di valutazione dei titoli
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, la clausola dell’art. 6, comma 16, del bando, i criteri di valutazione dei titoli previsti dall’art. 8 e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone i motivi di illegittimità di merito dedotti. In via preliminare, il TAR ha rilevato la questione della competenza territoriale: la ricorrente prestava servizio presso la Corte d’Appello di Napoli e la controversia riguarda una procedura di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato ai sensi del d.l. n. 80/2021.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha individuato nel TAR Campania, sede di Napoli, il giudice competente. Ha ritenuto applicabile il foro speciale del pubblico impiego previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a., poiché la ricorrente era in servizio al momento della proposizione della domanda; la sede rilevante è quella presso cui il dipendente presta servizio a tale momento. Ha quindi assegnato 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione del giudizio dinanzi al TAR Campania. Le spese sono state compensate in ragione della pronuncia in rito; non è stata decisa la domanda cautelare né il merito delle censure.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
la sede di servizio richiamata dalla disposizione normativa sopra citata è quella presso cui il dipendente presta servizio al momento di proposizione della domanda giudiziale
Per individuare la competenza territoriale nelle controversie riguardanti un dipendente pubblico in servizio, rileva la sede di servizio al momento della proposizione della domanda giudiziale.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede
Il criterio generale della sede dell’amministrazione è affiancato dal criterio dell’efficacia spaziale, che può prevalere quando gli effetti diretti dell’atto siano limitati alla circoscrizione di un diverso TAR.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti un pubblico dipendente il cui rapporto di impiego è in essere quando viene proposto il ricorso, la competenza territoriale si determina in base alla sede di servizio del dipendente, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a.; la sede rilevante è quella presso cui egli presta servizio al momento della proposizione della domanda giudiziale.
- Il foro speciale del pubblico impiego, diretto a favorire il dipendente consentendogli di adire il TAR più vicino alla sede di lavoro, si applica in costanza del rapporto; se il rapporto è cessato al momento del radicamento del giudizio, opera invece il criterio generale dell’art. 13, comma 1, c.p.a.
- Il criterio della sede dell’amministrazione e quello dell’efficacia spaziale, previsti dall’art. 13, comma 1, c.p.a., operano in rapporto di complementarità: il criterio della sede cede quando gli effetti diretti della potestà amministrativa si producono esclusivamente nell’ambito territoriale di un diverso TAR.
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