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Sentenza

Sentenza n. 343/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso principale, ritualmente notificato e depositato da -OMISSIS- il 23 febbraio 2026: - della deliberazione del Commissario straordinario dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” -OMISSIS- del 17 dicembre 2025, con la quale è stata disposta la nomina del Direttore dell’Unità operativa complessa di -OMISSIS- dell’Istituto tumori e il conferimento del relativo incarico, a conclusione del relativo concorso; - di tutti i verbali della procedura: (i) -OMISSIS- recante i criteri della procedura per cui e causa; (ii) -OMISSIS- recante i punteggi assegnati ai candidati, nonché le relative schede di valutazione; - nei limiti dell’interesse della ricorrente, e ove interpretati in senso difforme dalle sue pretese, del relativo avviso pubblico e del contratto eventualmente stipulato nelle more, conseguente alla nomina, non osteso né pubblicato; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento, in ragione dell’annullamento dei provvedimenti impugnati e alla luce delle censure per come estese, che all’esito della procedura concorsuale la ricorrente avrebbe dovuto essere prima in graduatoria, con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di procedere a un nuovo conferimento dell’incarico in base alla diversa graduatoria ovvero, in via subordinata, affinché l’Amministrazione venga condannata a riconvocare la Commissione, in diversa composizione, al fine di procedere a una nuova formulazione dei punteggi e della graduatoria finale; per quanto riguarda il ricorso incidentale, notificato e depositato da -OMISSIS- il 7 marzo 2026: - dei verbali della Commissione di valutazione -OMISSIS-; - della deliberazione del Commissario straordinario dell’Istituto tumori resistente -OMISSIS- del 17 dicembre 2025 nonché della deliberazione -OMISSIS-, nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente principale il maggior punteggio di 27,60 per la valutazione del curriculum, rispetto a quello effettivamente spettante.

Giustizia amministrativa202600345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di approvazione della graduatoria e conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura sanitaria complessa, unitamente agli atti della procedura selettiva

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente principale, inizialmente seconda classificata e successivamente collocata al terzo posto a seguito della rettifica del proprio punteggio, ha impugnato gli esiti della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa dell’IRCCS. Ha dedotto violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, abnormità, travisamento di fatti e documenti e sviamento, chiedendo l’annullamento degli atti, l’accertamento della propria pretesa collocazione al primo posto e la riedizione della procedura o la riconvocazione della commissione. La controinteressata, prima classificata, ha proposto ricorso incidentale contestando il punteggio attribuito alla ricorrente principale per il curriculum, deducendo eccesso di potere e difetto di motivazione. L’Istituto resistente e la controinteressata hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la procedura di conferimento dell’incarico non costituisce pubblico concorso e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente e con carattere assorbente la questione di giurisdizione, senza scrutinare le censure di merito del ricorso principale né quelle del ricorso incidentale. Ha preso atto del contrasto giurisprudenziale sulla natura della procedura prevista dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, modificato dall’art. 20 della l. n. 118/2022, e ha ritenuto vincolante il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 3868/2026. Secondo tale principio, anche dopo la modifica legislativa, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito mediante pubblico concorso; pertanto, non trova applicazione l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La procedura selettiva, pur essendo fondata su parametri obiettivi, prove, criteri predeterminati e graduatoria, riguarda l’attribuzione di un incarico dirigenziale nell’ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria e non integra né un’assunzione né una progressione verticale con novazione del rapporto di lavoro. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati quindi definiti mediante declaratoria di difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992

    anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 20 della legge n. 118 del 2022, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso

    La procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non ha natura di pubblico concorso, anche quando prevede prove, criteri predeterminati, valutazione comparativa e graduatoria.

  • art. 20, comma 1, l. n. 118/2022

    La modifica dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 non ha trasformato la procedura di conferimento dell’incarico in un pubblico concorso rilevante ai fini del riparto di giurisdizione.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Le controversie relative alla procedura di conferimento dell’incarico, non costituendo pubblico concorso, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quale giudice del lavoro.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001

    La disposizione che riserva al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici non si applica al conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa.

  • art. 11 c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini di legge, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali secondo le condizioni previste dalla norma.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti e la rinuncia ai termini a difesa.

Massime di principio

  • La procedura prevista dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 per il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa non costituisce pubblico concorso, anche se prevede prove d’esame, criteri di valutazione predeterminati, valutazione comparativa e formazione di una graduatoria.
  • Le controversie relative al conferimento di incarichi di direzione di strutture sanitarie complesse appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’incarico è attribuito nell’ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria e non comporta né assunzione di personale né progressione verticale con passaggio a una posizione funzionale qualitativamente diversa.
  • La circostanza che la procedura sia aperta anche a sanitari non dipendenti dell’azienda che bandisce la selezione non ne determina la natura concorsuale, quando il presupposto per il conferimento dell’incarico è l’appartenenza al ruolo unico della dirigenza sanitaria.
  • Il carattere non fiduciario dell’incarico e l’obbligo di attribuirlo al candidato con il miglior punteggio, pur rendendo più incisivo il controllo giudiziale sui vizi della procedura, non modificano il riparto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
  • In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia relativa al conferimento dell’incarico può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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