Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 397/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 570/2024 in data 12 dicembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 570/2024, recante condanna del Ministero a rendere disponibile la carta docente per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’esecuzione della sentenza n. 570/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, divenuta definitiva. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la carta docente, alle stesse condizioni previste per il personale di ruolo, per euro 1.000,00 riferiti agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi. Il ricorrente ha documentato la notifica della sentenza al Ministero il 31 gennaio 2025 e il relativo passaggio in giudicato, certificato dalla cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia il 21 maggio 2025. Ha quindi chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di adempiere entro trenta giorni. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inottemperanza. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, provvedendo agli adempimenti imposti dalla pronuncia, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Il giudice ha ritenuto integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza, considerati la definitività della sentenza, la sua notificazione all’Amministrazione, il decorso del termine legale di centoventi giorni e l’assenza di prova dell’adempimento. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che questi provveda entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente, effettuata dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare al Ministero l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 e segg. c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’attuazione delle pronunce giurisdizionali ineseguite.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale base del diritto alla carta docente riconosciuto al ricorrente.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione statale quando una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all’amministrazione, sia rimasta ineseguita e sia decorso il termine legale previsto per l’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la documentazione del passaggio in giudicato, della notificazione della sentenza e dell’inerzia dell’amministrazione, non contestata da quest’ultima neppure per mancata costituzione, consente al giudice amministrativo di accertare l’inadempimento e ordinare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta individuato è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.