Sentenza n. 3346/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formato sulla sentenza n. 194/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 194/2025, relativa all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 194/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero presso la sede reale. La sentenza aveva riconosciuto il diritto del ricorrente all'erogazione di 500 euro annui mediante carta docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23 e aveva condannato il Ministero al relativo pagamento tramite carta elettronica. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto anche gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. Sono risultati rispettati il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e gli altri presupposti documentali dell'azione. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza al giudicato e ordinando al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione, mediante il pagamento della somma complessiva riconosciuta nel titolo giudiziale. Ha respinto la domanda relativa agli interessi legali, poiché la sentenza del giudice ordinario non ne aveva riconosciuto la spettanza e, secondo il TAR, nel giudizio lavoristico non era stata proposta una domanda di condanna agli interessi. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante il ricorso, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta docente riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo esecutivo.
art. 14 d.l. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione esecutiva; la norma consente inoltre, in caso di incapienza, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
pagamento in conto sospeso
Consente al commissario ad acta di assicurare l'esecuzione del giudicato anche mediante il meccanismo del pagamento in conto sospeso, ove l'amministrazione soccombente non disponga di fondi sufficienti.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è utilizzato per ottenere l'esecuzione integrale del giudicato amministrativo o, come nel caso esaminato, del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il titolo sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni pubbliche dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un obbligo pecuniario definito dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciuti interessi legali non attribuiti dal titolo esecutivo; l'oggetto dell'esecuzione resta circoscritto al contenuto della pronuncia passata in giudicato.
- Il commissario ad acta può essere autorizzato, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, a utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti dovuti e il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
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