Cassazione Civile, Ordinanza n. 34191/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società di persone per IRAP relativa all'anno 2004, dopo aver rilevato una gestione aziendale ritenuta antieconomica: a fronte di ingenti investimenti per l'acquisto e la ristrutturazione di un fabbricato e della successiva vendita di alcuni appartamenti, la società aveva dichiarato redditi molto esigui. L'Ufficio aveva inoltre richiesto documentazione e chiarimenti sulle rimanenze iniziali e finali, ricevendo risposte ritenute insufficienti. I soci erano stati colpiti da separati avvisi per i maggiori redditi di partecipazione ai fini IRPEF. In primo e secondo grado la società e il socio costituito avevano ottenuto l'annullamento dell'accertamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 39, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, perché la CTR aveva male inteso il fondamento dell'accertamento, credendo che esso si basasse sulla mancata tenuta delle schede di lavorazione, mentre la ragione vera era l'antieconomicità della gestione e l'assenza di prova contraria; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 92 TUIR e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR invertito l'onere della prova, pretendendo dall'Ufficio una contestazione analitica delle rimanenze e non dalla società la dimostrazione documentale dei costi e della congruità della gestione; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e norme sul contenuto della motivazione, perché il giudice regionale aveva affermato in modo apodittico che la documentazione era sufficiente, senza indicare quali documenti fossero idonei a superare le specifiche contestazioni dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi e, in sostanza, ha censurato la sentenza di merito per avere spostato l'attenzione su un profilo non decisivo (obbligo di tenuta delle schede di lavorazione) invece che sulla questione centrale: se la società avesse o no fornito prova idonea a giustificare l'antieconomicità della gestione e la correttezza delle rimanenze dichiarate. Ha inoltre rilevato che la motivazione della CTR era solo apparente, perché non spiegava quali elementi contabili fossero stati concretamente valutati e perché essi bastassero a superare l'accertamento analitico-induttivo. Per questi motivi ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata nei limiti della motivazione e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma richiamata come parametro del vizio di violazione di legge denunciato dall'Amministrazione finanziaria.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
norma richiamata come parametro del vizio processuale per motivazione apparente/nullità della sentenza.
art. 39, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo in presenza di elementi che rendano inattendibile la dichiarazione; la Corte valorizza l'antieconomicità della gestione come profilo centrale dell'accertamento.
art. 92, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
richiamato in relazione alla disciplina di giustificazione dei costi e delle rimanenze; la Corte evidenzia che la società doveva dimostrare la credibilità delle poste contabili.
art. 2697 c.c.
richiamato per escludere che l'onere probatorio gravasse sull'Ufficio in modo tale da imporre la prova analitica delle singole rimanenze, invece che sul contribuente la prova contraria.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria, violata secondo il ricorrente per motivazione meramente apparente.
art. 132 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza, per censurare l'assenza di un reale percorso argomentativo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro del dovere di motivazione, ritenuto violato dalla CTR.
Massime di principio
- In tema di accertamento analitico-induttivo, il fulcro della controversia non è l'obbligo del contribuente di tenere una specifica scrittura contabile, se tale obbligo non è previsto, ma la capacità del contribuente di fornire una spiegazione e una prova attendibili della propria gestione economica, quando l'Ufficio contesti l'antieconomicità dell'attività.
- L'antieconomicità manifesta della gestione può costituire un indice idoneo a sorreggere l'accertamento del reddito, ma il giudice di merito deve verificare concretamente se il contribuente abbia fornito prova contraria sufficiente a neutralizzare tale indice.
- L'onere della prova della congruità delle poste contabili contestate, come rimanenze e costi, non può essere surrettiziamente invertito: il contribuente deve dimostrare la credibilità dei valori dichiarati quando l'Amministrazione abbia motivatamente contestato la loro inattendibilità.
- Sussiste motivazione apparente quando la sentenza si limita ad affermazioni generiche sull'esistenza di documentazione contabile, senza indicare quali documenti siano stati esaminati e perché essi siano idonei a superare le specifiche contestazioni dell'Ufficio.
- Il giudice tributario, nel sindacare un accertamento fondato su antieconomicità e incongruità delle rimanenze, deve confrontarsi con il reale oggetto della pretesa impositiva e non con profili accessori o non decisivi della tenuta formale delle scritture.
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