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Sentenza

Sentenza n. 4632/2026 - Napoli, Sezione 8

Per l'ottemperanza Alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Ottava, n. 2742/2025 pubblicata il 01/04/2025 resa nel giudizio n.r.g. 4779/2024 notificata il 01/04/2025

Giustizia amministrativa202504880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del TAR Campania n. 2742/2025 quanto al pagamento delle spese di giudizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore di spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2742/2025, con la quale il Comune di Cellole era stato condannato a pagare, in favore del ricorrente quale difensore antistatario, € 2.000,00 per spese di giudizio, oltre agli accessori di legge e alla restituzione del contributo unificato. Nel corso del giudizio, il Comune ha effettuato integralmente il pagamento dovuto, come dichiarato dal ricorrente e documentato in atti. L'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse azionato dal pagamento intervenuto nel corso del giudizio. Ha tuttavia posto le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'adempimento del Comune era successivo alla proposizione del ricorso e non era stato contestato. Il Comune è stato quindi condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese processuali, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale di quanto dovuto in forza della sentenza azionata, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse del ricorrente.
  • Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la domanda di ottemperanza non richiede più una pronuncia di merito per effetto dell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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