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Ordinanza

Ordinanza n. 599/2026 - Catania, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2005/2024 del 28/11/2024 del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro n. 2005/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro n. 2005/2024. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la notificazione del ricorso introduttivo era stata effettuata presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, anziché presso quelli dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania. Poiché l'Amministrazione intimata non si è costituita, il vizio di nullità della notificazione non è stato sanato ai sensi dell'art. 44, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di ottemperanza nel merito. Considerata la nullità della notificazione e l'assenza di costituzione dell'Amministrazione, ha ordinato alla ricorrente di rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, disponendo il deposito della documentazione relativa entro i successivi dieci giorni. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il rinnovo è stato disposto senza subordinare la rimessione in termini alla prova della non imputabilità della causa del vizio. La decisione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 3, c.p.a.

    La costituzione in giudizio dell'Amministrazione può sanare il vizio di nullità della notificazione dell'atto introduttivo; in sua assenza, il giudice deve disporre il rinnovo della notificazione.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La disposizione è stata considerata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, che ne ha dichiarato l'illegittimità limitatamente all'espressione relativa alla causa non imputabile al notificante.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    La rimessione in termini per il rinnovo della notificazione non può essere subordinata alla condizione che l'esito negativo della notificazione dipenda da una causa non imputabile al notificante.

Massime di principio

  • Quando il ricorso è notificato presso un'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente incompetente e l'Amministrazione intimata non si costituisce, il vizio di nullità della notificazione non è sanato e il giudice deve ordinare il rinnovo della notificazione presso l'Avvocatura competente, assegnando un termine per il rinnovo e un successivo termine per il deposito della prova.
  • Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, l'ordine di rinnovazione della notificazione non può essere subordinato alla verifica che l'esito negativo della notificazione dipenda da una causa non imputabile al notificante.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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