Sentenza n. 6810/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ritiro cautelare di armi, munizioni e titoli autorizzativi, divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, revoca questorile delle licenze di porto d’armi e revoca prefettizia dell’autorizzazione alla detenzione e al trasporto di cartucce
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato dapprima il verbale del 3 agosto 2025, con cui i Carabinieri avevano ritirato cautelarmente tutte le armi, le munizioni e i titoli autorizzativi da lui detenuti. Con motivi aggiunti ha poi impugnato il provvedimento prefettizio del 6 novembre 2025, recante il divieto di detenere armi e munizioni e l’invito a cederle a terzi, nonché i successivi provvedimenti del Prefetto e del Questore di Roma, concernenti rispettivamente la revoca dell’autorizzazione alla detenzione e al trasporto di cartucce e la revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo e della licenza di porto d’armi per ufficiali in servizio permanente effettivo. Sono stati dedotti difetto di istruttoria e di motivazione, arbitrarietà, violazione degli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S., violazione della buona fede, tardività e sviamento. Il ricorrente ha contestato la valutazione di inaffidabilità fondata sull’episodio in cui, durante un diverbio seguito a un incidente stradale, avrebbe estratto un’arma puntandola contro una persona; ha richiamato il presunto contesto aggressivo dell’episodio, il decorso del tempo, lo stato non definito del procedimento penale e la propria qualità di ufficiale dell’Esercito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il verbale di ritiro cautelare era stato seguito da provvedimenti interdittivi autonomamente e assorbentemente lesivi, tutti impugnati con motivi aggiunti. Ha respinto i motivi aggiunti ritenendo legittimi i provvedimenti contestati. La condotta attribuita al ricorrente, consistente nell’estrazione dell’arma e nel puntarla contro una persona in luogo pubblico durante un alterco, risultava incontestata e di particolare gravità. L’Amministrazione aveva quindi ragionevolmente ritenuto prevalente l’interesse alla sicurezza e all’incolumità pubblica rispetto all’interesse privato alla disponibilità delle armi. Il giudizio di inaffidabilità non richiede un accertamento penale definitivo, poiché i provvedimenti in materia di armi hanno natura preventiva e cautelare e si fondano su una prognosi amministrativa circa il pericolo di abuso, non su una sanzione penale. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e, nel caso concreto, è stata ritenuta logica, razionale, congruamente motivata e coerente con i fatti accertati. Il presunto contesto aggressivo, il mancato esito del procedimento penale e il decorso del tempo non erano idonei a escludere l’inaffidabilità; la qualità di ufficiale dell’Esercito non attenuava la valutazione, ma avrebbe dovuto imporre una condotta diversa. Il TAR ha inoltre richiamato il rapporto di presupposizione e conseguenzialità tra il divieto prefettizio di detenzione e la revoca questorile del porto d’armi, ritenendo quest’ultima conseguenza diretta e vincolata del divieto prefettizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000, oltre accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente l’adozione del divieto di detenzione e dei provvedimenti cautelari in materia di armi quando emergano elementi di inaffidabilità e pericolo di abuso; nel caso concreto il provvedimento prefettizio è stato ritenuto legittimo in funzione preventiva e cautelare.
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale base del provvedimento di revoca dei titoli di polizia in materia di armi, nell’ambito della valutazione dell’affidabilità del titolare.
art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato in relazione alla revoca della licenza di porto d’armi e al rapporto di conseguenzialità con il divieto prefettizio di detenzione.
artt. 1 e 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Sono richiamati per il quadro generale secondo cui il porto d’armi è un titolo di polizia eccezionale, subordinato alla piena affidabilità del titolare e alla tutela dell’incolumità collettiva.
art. 699 codice penale
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale espressione del generale divieto di circolare armati.
art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato, insieme all’art. 699 c.p., a conferma del principio generale di divieto di portare armi, rispetto al quale il porto d’armi costituisce un’eccezione.
art. 60 codice del processo amministrativo
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo assoluto, ma un titolo di polizia eccezionale, il cui rilascio, mantenimento o revoca dipendono dalla piena affidabilità del titolare e dalla prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità collettiva.
- I provvedimenti dell’Autorità di pubblica sicurezza in materia di armi hanno natura preventiva e cautelare: possono fondarsi su una prognosi amministrativa, assistita da un attendibile grado di verosimiglianza circa il pericolo di abuso, senza necessità di un accertamento penale definitivo o di una condanna irrevocabile.
- La valutazione di inaffidabilità ai fini del divieto di detenzione o della revoca del porto d’armi può fondarsi sulla gravità della condotta concretamente accertata, quale l’estrazione e il puntamento di un’arma contro una persona durante un alterco in luogo pubblico; il giudizio amministrativo non deve raggiungere il livello di certezza richiesto per la responsabilità penale.
- Nel settore delle armi, l’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza è legittimamente esercitata quando il provvedimento espone in modo logico e congruo i fatti rilevanti e il collegamento prognostico tra tali fatti e il rischio di abuso dell’arma; il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione amministrativa in assenza di illogicità o travisamento.
- Il divieto prefettizio di detenzione delle armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. costituisce presupposto del provvedimento questorile di revoca del porto d’armi, sicché, una volta adottato il divieto, la revoca della licenza è conseguenza diretta e vincolata.
- L’impugnazione di un verbale di ritiro cautelare delle armi diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, siano adottati successivi provvedimenti interdittivi dotati di autonoma e assorbente efficacia lesiva, impugnati con motivi aggiunti.
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