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Sentenza

Sentenza n. 6359/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento - del provvedimento del 18.7.2023, con cui Roma Capitale ha domandato alla società odierna ricorrente il pagamento del canone demaniale per l'atto formale n. 11 del 24.10.2006 all'anno 2023 nella misura di euro 45.042,28 (doc. 1 – ordine di introito CO104502 del 18 luglio 2023); e per quanto possa occorrere - del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30.12.2022, pubblicato sulla G.U. del 7.2.2023 (doc. n. 2), con il quale il Direttore generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, per il trasporto marittimo e per vie d'acqua, ha decretato che “le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2023, applicando l'adeguamento del + 25,15% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022”; - della deliberazione n. 33/2022 del 25.10.2022 rubricata “Modifica della Deliberazione n. 9 del 6 ottobre 2020” in materia di attribuzione al territorio di Ostia di un coefficiente maggiorato ad alta valenza turistica.

Giustizia amministrativa202315289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di introito del canone demaniale marittimo per l’annualità 2023, comprensivo degli aumenti derivanti dalla classificazione del litorale di Ostia ad alta valenza turistica, dall’adeguamento ministeriale del canone e dall’indennizzo per asserito uso difforme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordine di introito con cui Roma Capitale aveva richiesto, per l’anno 2023, il pagamento di euro 45.042,28 relativo alla concessione demaniale marittima. Ha dedotto, quanto alla classificazione del litorale di Ostia ad alta valenza turistica, difetto assoluto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà, perplessità, erronea attribuzione dei punteggi relativi agli arrivi e alle presenze turistiche, ai posti letto e alla qualità delle acque, nonché incompetenza dell’organo comunale. Ha inoltre lamentato la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 8 l. 241/1990, eccesso di potere per sviamento, violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e illegittimità costituzionale della disciplina che avrebbe determinato l’incremento dei canoni. Ha contestato anche l’aumento del canone disposto con il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, deducendo la violazione dell’art. 4 d.l. 400/1993 per l’asserita sostituzione dell’indice dei prezzi all’ingrosso con quello dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali. Infine, ha contestato l’applicazione dell’indennizzo previsto dall’art. 8 d.l. 440/1993 per uso difforme della concessione, sostenendo che l’amministrazione non avesse accertato né l’occupazione senza titolo né un concreto utilizzo difforme e non avesse indicato i rilievi derivanti dal sopralluogo tecnico richiamato nella nota.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che la deliberazione di Giunta municipale n. 33/2022, sulla quale si fondava l’applicazione al litorale di Ostia della categoria ad alta valenza turistica, era stata già annullata con sentenza passata in sede di appello. L’annullamento, avendo riguardo a un atto generale, inscindibile e strutturalmente unitario, produce effetti anche nel presente giudizio e determina l’illegittimità derivata dell’ordine di introito nella parte in cui il canone era stato calcolato sulla base della classificazione annullata. Il TAR ha parimenti considerato l’annullamento erga omnes del decreto ministeriale 30 dicembre 2022 relativo all’adeguamento dei canoni, con conseguente illegittimità derivata dell’ordine di pagamento anche sotto tale profilo. È stata inoltre ritenuta fondata la censura relativa all’indennizzo per uso difforme: l’amministrazione aveva richiamato differenze tra la perizia tecnica asseverata e il sopralluogo del tavolo tecnico congiunto, ma non aveva prodotto il verbale del sopralluogo né specificato quali rilievi concreti dimostrassero l’utilizzo difforme rispetto alla concessione. L’ordine di introito è stato quindi annullato, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00, oltre IVA e CPA, mentre le spese nei confronti del Ministero e dell’Agenzia del demanio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordine di introito deve essere sorretto da una motivazione e da un’istruttoria idonee a rendere comprensibili i presupposti della pretesa, inclusi quelli relativi all’asserito uso difforme.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, ma la decisione non fonda espressamente l’annullamento su tale censura.

  • art. 4 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento al metodo di aggiornamento dei canoni; la decisione accoglie tuttavia la domanda già per l’annullamento giudiziale del decreto ministeriale di aggiornamento.

  • art. 8 d.l. 440/1993

    L’applicazione del coefficiente per l’uso difforme presuppone la prova concreta dell’utilizzo del bene in modo difforme dal titolo concessorio e l’indicazione degli specifici rilievi posti a fondamento della pretesa.

  • art. 88, comma 2, lett. d, c.p.a.

    Il giudice richiama la possibilità di motivare mediante rinvio alle argomentazioni di precedenti pronunce della stessa Sezione su questioni analoghe.

Massime di principio

  • L’annullamento giudiziale di un atto generale, inscindibile e strutturalmente unitario, produce effetti anche nei giudizi in cui l’atto annullato costituisce il presupposto dell’atto applicativo impugnato, determinando l’illegittimità derivata di quest’ultimo.
  • Quando un ordine di pagamento di un canone demaniale è calcolato applicando una classificazione territoriale già annullata in sede giurisdizionale, l’atto applicativo è illegittimo nella parte fondata su tale classificazione, salva la riedizione del potere da parte dell’amministrazione.
  • L’annullamento erga omnes di un decreto ministeriale generale che aggiorna le misure dei canoni demaniali impedisce di mantenere, nell’atto applicativo, l’incremento del canone fondato sul decreto annullato.
  • La richiesta di un indennizzo per uso difforme di un bene demaniale richiede l’accertamento e la specifica indicazione degli elementi concreti dai quali risulti la difformità rispetto al titolo concessorio; il mero richiamo a un sopralluogo non documentato e a generiche differenze tra documenti tecnici non è sufficiente.
  • In presenza di contestazioni puntuali del concessionario, l’amministrazione deve rendere disponibile la documentazione istruttoria essenziale, come il verbale del sopralluogo posto a fondamento della pretesa economica; in difetto, non risultano comprovati i presupposti dell’indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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